COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.45 del Sig.SGROI LUIGI (Tesserato Società USD Paolana) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 SGS del 20.12.2012(inibizione fino al 14/2/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.45 del Sig.SGROI LUIGI (Tesserato Società USD Paolana)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22
SGS del 20.12.2012(inibizione fino al 14/2/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVA
il reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato all’inibizione che si impugna.
Assume, in particolare, che non ha mai proferito offese né tantomeno alcuna minaccia nei confronti dell’arbitro.
È, tuttavia, da dirsi che l’arbitro nel suo rapporto afferma espressamente che lo Sgroi lo ha offeso e minacciato. Per cui i fatti
contesti non possono essere messi in dubbio.
Appare al contrario, seppur in parte, condivisibile la lagnanza relativa all’eccessiva severità della sanzione, tenuto conto in
particolare delle modalità con cui le offese ed in particolare la minaccia sono state formulate.
La sanzione può essere rimodulata riducendola a tutto il 27 gennaio 2013.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione irrogata a SGROI Luigi fino al 27 GENNAIO 2013 e dispone restituirsi la
tassa.
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