COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna – Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al 31 marzo 2013, squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale FRUSTACI Francesco fino al 31 marzo 2013). RECLAMO n.49 del Sig.PUPO DONATO (Tesserato Società Real Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (squalifica fino al 10 marzo 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna – Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al 31 marzo 2013, squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale FRUSTACI Francesco fino al 31 marzo 2013). RECLAMO n.49 del Sig.PUPO DONATO (Tesserato Società Real Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (squalifica fino al 10 marzo 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i reclamanti; in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei due reclami; rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 4 febbraio 2013; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 4 FEBBRAIO 2013.
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