COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.51 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2012 (regolarità gara Trapezakion Trebisacce – Geppino Netti Morano dell’08 dicembre 2012 per posizione irregolare del calciatore D’Angelo Domenico).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.51 della Società U.S. GEPPINO NETTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2012 (regolarità gara Trapezakion Trebisacce – Geppino Netti Morano dell’08 dicembre 2012 per posizione irregolare del calciatore D’Angelo Domenico). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha statuito la posizione regolare del calciatore D’Angelo Domenico nella gara in epigrafe in quanto regolarmente tesserato alla data di disputa della partita. Questa Commissione non può esaminare nel merito il reclamo in quanto lo stesso è stato proposto oltre i termini (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare) previsti a pena di inammissibilità dall’art. 46, punto 4, del C.G.S.. Il reclamo è, pertanto, da dichiararsi inammissibile. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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