COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.53 della Società NUOVA ACCONIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara ASD San Nicola da Crissa-Nuova Acconia Calcio del 9/12/2012, ammenda di € 100,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.53 della Società NUOVA ACCONIA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.38 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara ASD San Nicola da Crissa-Nuova Acconia Calcio del 9/12/2012,
ammenda di € 100,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
- che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. San Nicola da Crissa – Nuova Acconia Calcio, disputatasi
il 09/12/2012, risulta quanto qui di seguito riportato:
al 40° del II tempo, il calciatore Malfarà Giovanni della società San Nicola da Crissa correva verso il direttore di gara, protestando
per una sua decisione e, dopo averlo raggiunto, gli metteva le mani sul petto, minacciandolo e spingendolo violentemente all’indietro
di qualche metro. L’arbitro, prima di riuscire a notificare al suddetto calciatore il consequenziale provvedimento di espulsione, notava
che l’assistente arbitrale di parte della società San Nicola da Crissa, Pileggi Nicola, gli correva incontro, agitando con fare
minaccioso la bandierina, venendo tuttavia fermato prontamente da alcuni calciatori della società Nuova Acconia Calcio.
In quel frangente, “quasi tutti i restanti calciatori” del San Nicola da Crissa accerchiavano il direttore di gara e lo spingevano,
facendogli “perdere il senso dell’orientamento tanto da non riuscire a distinguere quali giocatori ponevano in essere tale
comportamento da quelli che si astenevano”; inoltre, l’arbitro riceveva da alcuni di essi “qualche pestone e qualche calcetto” alle
caviglie, che gli provocavano dolore. Dopo essersi divincolato dalla mischia, grazie anche all’aiuto del capitano della Nuova Acconia,
l’arbitro si avvicinava ai Carabinieri che si stavano adoperando per riportare la calma.
Il direttore di gara, che si era portato assieme ai Carabinieri vicino all’ingresso degli spogliatoi, notava che nei pressi del
centrocampo era in atto un diverbio fra il già citato Pileggi Nicola ed i calciatori della Nuova Acconia che precedentemente lo
avevano fermato per impedirgli di arrivare a contatto col direttore di gara. Dopo alcuni istanti, il Pileggi colpiva violentemente con la
bandierina un calciatore della società Nuova Acconia, “scatenando così una rissa generale che vedeva coinvolta la quasi totalità dei
calciatori di entrambe le squadre, compresi anche i calciatori in panchina e i dirigenti delle stesse società”. In quel frangente, l’arbitro
tentava inutilmente di richiamare l’attenzione dei due capitani e dei dirigenti, i quali, invece, prendevano parte agli scontri. A questo
punto, i tifosi presenti in tribuna tentavano di scavalcare la rete di recinzione per entrare sul terreno di gioco, “oltre ad aizzare i propri
calciatori a proseguire la rissa”.
Alla luce di quanto stava avvenendo, i Carabinieri invitavano l’arbitro a rinchiudersi per sicurezza nel proprio spogliatoio, da dove,
poco dopo, l’ufficiale di gara sentiva i calciatori rientrare negli spogliatoi “urlando, minacciando e tirando calci e pugni ai muri ed alle
porte”.
A seguito di quanto verificatosi, il direttore di gara riteneva che non vi fossero più le condizioni necessarie per proseguire e portare a
compimento la gara, essendo messa in pericolo sia la propria incolumità che quella dei tesserati.
Dopo aver fatto la doccia, l’arbitro veniva fatto oggetto di minacce, unitamente ad un collega osservatore arbitrale che lo stava
aspettando, da “una persona non identificata, presumibilmente appartenente alla società San Nicola da Crissa”, riuscendo tuttavia
ad abbandonare l’impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.
Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società Nuova Acconia
Calcio (cfr. C.U. n.38 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia):
- punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (nei confronti di entrambe le società);
- ammenda di € 100,00.
La reclamante contesta radicalmente quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, negando che i propri tesserati
“si siano macchiati di comportamenti deplorevoli e contrari ai principi di lealtà e correttezza”, avendo avuto, prosegue la reclamante,
“forse l’unica colpa di essere intervenuti a difesa del direttore di gara, frapponendosi tra lo stesso e i calciatori del San Nicola di
Crissa che avevano iniziato a malmenarlo”. Pertanto, chiede la revoca di tutte la sanzioni disciplinari a suo carico adottate dal
Giudice di I grado.
Tuttavia, va rilevato che i fatti, per come puntualmente narrati dall’arbitro, non possono essere contestati, tenuto conto del valore di
prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S) ed, in particolare, non può essere messo in dubbio
che i tesserati dalla società reclamante abbiano preso parte alla rissa.
Al riguardo, si fa presente che per consolidata giurisprudenza C.A.F. (oggi Corte di Giustizia Federale), una volta accertato il
verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto l’abbia originata: infatti, la responsabilità di questa va
individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata.
Appare corretta, quindi, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di sanzionare (anche) la reclamante con la punizione sportiva
della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le
società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o
che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com’è avvenuto nel caso che occupa.
Tuttavia, tenuto conto del fattivo comportamento a difesa dell’arbitro dimostrato sia dai calciatori della società Nuova Acconia (che
hanno fermato l’assistente di parte della società avversaria, Pileggi Nicola, che si avvicinava minacciosamente al direttore di gara)
che dal loro capitano (che ha aiutato il medesimo ufficiale di gara a divincolarsi dalla mischia creata dai calciatori avversari), si ritiene
di dovere ridurre l’ammenda irrogata in I grado alla reclamante.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:
- ridurre l’ammenda alla Nuova Acconia Calcio ad € 60,00;
- confermare nel resto e disporre accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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