RECLAMO n.46 della Società A.S.D. REAL ALTOPIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 29.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Real Rosalì – Real Altopiano del 25.11.2012, ammenda di € 80,00). RECLAMO n.47 della Società A.S.D. REAL ROSALI’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 29.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Real Rosalì – Real Altopiano del 25.11.2012, ammenda di € 80,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.46 della Società A.S.D. REAL ALTOPIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n.32 del 29.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Real Rosalì – Real Altopiano del 25.11.2012,
ammenda di € 80,00).
RECLAMO n.47 della Società A.S.D. REAL ROSALI’
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n. 32 del 29.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Real Rosalì – Real Altopiano del 25.11.2012,
ammenda di € 80,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei due reclami.
RILEVA
le sanzioni riportate in epigrafe sono state irrogate in primo grado per sanzionare i fatti avvenuti nel corso dell’incontro Real Rosalì –
Real Altopiano del 25.11.2012.
Le reclamanti si dolgono della decisione del giudice di prime cure adducendo:
• il Real Rosalì, che la narrazione dei fatti effettuata dall’arbitro nel suo rapporto di gara non risponde a verità e che, nello
specifico, nessun episodio a suo danno è stato compiuto dai calciatori e tesserati che si sono limitati al più a comportamenti di
vibrata protesta;
• il Real Altopiano, che la sospensione della gara è conseguenza diretta dell’aggressione all’arbitro avvenuta, tra il primo ed il
secondo tempo negli spogliatoi, ad opera del calciatore della Real Rosalì Crea Pietro che avrebbe portato l’arbitro in uno stato di
profonda prostrazione psico-fisica determinando la necessità di interrompere la gara che non avrebbe potuto portare avanti con
serenità ed indipendenza di giudizio.
In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo della società Real Altopiano che non ha provato la trasmissione di copia
del ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 46 C.G.S..
Con riferimento agli assunti della Real Rosalì, che attengono il merito, è da dirsi che l’arbitro nel suo rapporto ha rappresentato con
sufficiente chiarezza che non vi erano le condizioni per porre in essere provvedimenti diversi dalla sospensione della gara.
Nessun dubbio solleva il resoconto che il Direttore di gara relativamente all’episodio dell’aggressione subita che può rappresentare
esclusivamente una concausa nella determinazione di sospendere la gara.
Gli episodi narrati (una situazione di totale confusione unita agli spintoni subiti dal direttore di gara da entrambi i contendenti anche
se non riconosciuti) seppur non di gravita tale da poter mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro e dei partecipanti alla gara, sono
stati tali da legittimare la decisione dell’arbitro e la conseguente statuizione del giudice di primo grado.
Consequenziale è il giudizio di responsabilità da attribuire ad entrambe la società.
I fatti per come narrati rendono inevitabile l’ulteriore giudizio di congruità delle sanzioni.
In particolare: ineccepibile la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara comminata alle società per evidenti ragioni di
responsabilità oggettiva riconducibile ad entrambe.
Parimenti inattaccabile, in quanto assolutamente congrua, appare la sanzione – invero contenuta – dell’ammenda.
Per quanto sopra esposto, riuniti i reclami, dichiara inammissibile il reclamo della Real Altopiano e rigetta quello della Real Rosalì.
P.Q.M.
riuniti i reclami, dichiara inammissibile il reclamo della REAL ALTOPIANO e rigetta quello della REAL ROSALI’;
dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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