COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / MARI F.C. DEL 6.01.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 24. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / MARI F.C. DEL 6.01.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 10.01.2013) per la squalifica per tre gare, a carico del calciatore Fiorillo Salvatore. Nel reclamo il presidente della società stessa chiede una riduzione della squalifica del proprio tesserato, affermando che il proprio tesserato non aveva assolutamente ingiuriato il direttore di gara, ma aveva manifestato un veemente disappunto, che era stato già sanzionato dalla società stessa. Pur apprezzando il comportamento della società in ordine alla sanzione interna, inflitta al calciatore Fiorillo Salvatore, questa C.D.T. non può che confermare la decisione assunta dal Primo Giudice, in quanto il calciatore, espulso dal campo per doppia ammonizione (una giornata), ha anche rivolto ingiurie al direttore di gara. La società riferisce che il calciatore Fiorillo Salvatore non ha ingiuriato l’arbitro, ma parla di un veemente disappunto, che configura comunque un comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro che, comunque, deve essere sanzionato. Nella reazione del Fiorillo, comunque, come da referto arbitrale, che individua – per consolidata giurisprudenza – fonte privilegiata di prova, si evidenzia che il nominato calciatore ha usato espressioni reiteratamente ingiuriose. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Città di Pompei; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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