COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22.11.2012), chiedendo l’omologazione del risultato ottenuto sul campo, affermando che, durante la gara, la società stessa aveva provveduto correttamente a tre sostituzioni, invece delle quattro riportate nel referto arbitrale. Sentito il direttore di gara, in udienza, lo stesso ha confermato che la società Antessano Calcio ha realmente effettuato quattro sostituzioni, ribadendo che non rientrava nei suoi compiti far rilevare l’errore che stava commettendo la società stessa. Deve sottolinearsi che, sul cosiddetto “foglio di fine gara” (firmato, per presa visione, da entrambi i dirigenti accompagnatori delle due società in competizione nella gara, di cui al reclamo in esame), sono state specificamente elencate le quattro sostituzioni della società Antessano. Gli elementi a difesa, presentati dalla reclamante, quali gli articoli di quotidiani e dichiarazioni sottoscritte, non possono assurgere ad elementi probanti. In merito, invece, alle dichiarazioni, allegate al ricorso, dei tesserati della società reclamante, Fasulo Pierpaolo e De Chiara Rocco, questa C.D.T. deve necessariamente fare riferimento alla sottoscrizione del cosiddetto “foglio di fine gara”, che indica quattro sostituzioni e non tre e che è stato firmato, per conferma, anche dal dirigente della società Antessano. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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