COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA: TORCONCA – MELDOLA DEL 23/12/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA: TORCONCA - MELDOLA DEL 23/12/2012 La Soc. Torconca in data 31/12/2012 ha inviato a questo G.S., e per conoscenza alla Soc. Meldola, una raccomandata avente ad oggetto: “reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara Torconca – Meldola del 13/12/2012”, valevole per il Campionato Regionale Promozione, lamentando l’irregolarità in tema di numero dei prestiti previsti per la Stagione Sportiva 2012/2013. La Soc. Meldola in data 04/01/2013 ha inviato a mezzo fax a questo G.S. una nota avente per oggetto: “mancata ricezione di eventuale reclamo proposto dalla ASD Torconca/Cattolica” asserendo di essere a conoscenza della possibile proposizione di un reclamo riguardante la gara Torconca – Meldola del 23/12/2012. La Soc. Meldola in tale nota ha lamentato la mancata notifica della copia dei motivi del reclamo proposto dalla Soc. Torconca all’indirizzo formalmente depositato presso il C.R.E.R. all’atto dell’iscrizione del campionato per la Stagione 2012/2013. Dalla documentazione in atti emerge che la Soc. Torconca in data 31/12/2012 ha inviato una raccomandata (n° 13732178055-8) all a Soc. Meldola all’indirizzo della sede Via IV Novembre,6 a Meldola anziché “all’indirizzo” per la corrispondenza ovvero Via Roma, 20 c/o Gugnoni Gabriele in Meldola (FO). L’iter postale della raccomandata, ricostruito da questo G.S., si è completato con la consegna da parte del portalettere (centro postale di FC Meldola PDD) in data 03/01/2013 all’indirizzo a cui è stata inviata la raccomandata (Sede Sociale Via IV Novembre, 6 Meldola ), e tale indirizzo risulta anche sull’Annuario del C.R.E.R. Stagione Sportiva 2012/2013. Osserva questo G.S : L’invio di un atto all’indirizzo della sede sociale di una società, che è la sede ufficiale e formale della società, adempie certamente alle finalità cui l’invio stesso è preordinato, ancorchè si tratti di indirizzo diverso (come nel caso in esame) da quello per la “corrispondenza”. Ne discende che la Soc. Torconca ha ottemperato correttamente all’obbligo di inoltrare copia del reclamo alla controparte indirizzandola alla sede sociale della Soc. Meldola invece che al diverso “indirizzo” per la corrispondenza. Tale principio è consolidato da varie sentenze della Giurisprudenza Sportiva ( cfr. CAF del 4/4/2005 appello Soc. G.B. Bertoni Pro Pontecagnano di Salerno ). Dagli accertamenti esperiti da questo G.S. presso il competente Ufficio tesseramenti del C.R.E.R. è risultato che la Soc. Meldola ha fatto partecipare alla gara di cui all’ oggetto il calciatore Cuttone Alessandro (nato il 24/03/1984) inserito in distinta con il n°. 5 risultando così il nono (9) p restito per la Stagione Sportiva 2012/2013 e quindi contravvenendo al principio sancito di cui all’art. 38 comma 3) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con il quale si indica “le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva” . Il reclamo è fondato e va quindi accolto. Per le motivazioni di cui sopra, il calciatore non poteva quindi prendere parte alla gara di cui in oggetto ed è da considerarsi di conseguenza in posizione irregolare. Considerato che l’aver fatto partecipare il calciatore Sig. Cuttone Alessandro nato il 24/03/1984 e inserito in distinta con il nr. 5 alla gara del 23/12/2012 TORCONCA – MELDOLA comporta la sanzione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. Delibera: - di accogliere il reclamo; - di infliggere alla Soc. Meldola la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : TORCONCA – MELDOLA 3 – 0 - di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Meldola Sig. Gugnoni Gabriele fino al 13/02/2013 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo ( Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 1) comma 1) C.G.S. ; - di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Torconca.
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