COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO DON PAYO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERELLI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 3.1.2013 (Gara: TORVAIANICA – ATLETICO DON PAYO ACILIA del 23.12.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO DON PAYO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERELLI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 3.1.2013 (Gara: TORVAIANICA – ATLETICO DON PAYO ACILIA del 23.12.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del giocatore PERELLI GIORGIO va ricondotto ad un atteggiamento di veemente protesta, manifestato con un gesto eclatante, sicuramente censurabile ed accompagnato, altresì, da atteggiamento minaccioso ma privo di alcun intento di violenza nei confronti dell’arbitro; che, pertanto, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata; detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore PERELLI GIORGIO a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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