COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA POLISPORTIVA SPORT VILLAGE GUARCINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MIZZONI ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 22/5 DEL 06.12.2012 (GARA : A.S.D. US TORRE CAJETANI – SPORT VILLAGE GUARCINO DEL 01.12.2012, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA POLISPORTIVA SPORT VILLAGE GUARCINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MIZZONI ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 22/5 DEL 06.12.2012 (GARA : A.S.D. US TORRE CAJETANI – SPORT VILLAGE GUARCINO DEL 01.12.2012, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA FROSINONE) La Commissione Disciplinare territoriale , visto il reclamo in epigrafe: esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta la Società interessata; osserva quanto segue: Al termine della gara , il N. 3 della Società istante , Sig. Mizzoni Antonio, , con atteggiamento minaccioso si avvicinava al direttore di gara mentre questi stava rientrando nel suo spogliatoio e gli prendeva il pallone dalle mani, calciandolo oltre la recinzione di gioco. Successivamente lo stesso applaudiva ironicamente l’arbitro e gli proferiva delle frasi irriguardose ed offensive; inoltre mentre il direttore di gara estraeva il cartellino rosso per il provvedimento di espulsione , gli bloccava la mano per impedirgli di alzarlo e ancora gli rivolgeva ulteriori espressioni offensive accompagnate da minacce. L’istante sia nel suo atto di ricorso che in sede di audizione , ritenendo non vero quanto riportato nel referto di gara , e dando una versione attenuata dei fatti , escludeva di aver detto parole offensive e minacce nei confronti dell’arbitro, tanto meno di avergli tolto dalle mani il pallone , né di aver calciato quest’ultimo oltre la recinzione di gioco , ma di averlo tirato solo con l’intento di indirizzarlo verso la porta. Invece ammetteva di aver tentato di fermare la mano del direttore di gara mentre questi stava estraendo il cartellino rosso .In fine precisava di essersi scusato personalmente con l’arbitro per il comportamento tenuto. Per tali ragioni , chiedeva l’annullamento del provvedimento e in subordine la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Valutato che sia le frasi pronunciate , che l’azione messa in essere dal Mizzoni nei confronti de l direttore di gara , sono offensive e irriguardose per la persona e le funzioni proprie arbitrali; Considerato che il referto assurge a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 comma sub 1.1. del C.G.S. , si ritiene dall’esame dei fatti verificatesi, dalle deduzioni espresse ampliamente e chiarite a difesa, che il gesto di cui trattasi, ( pur non escludendo nella fattispecie , il sussistere delle espressioni non certo rispettose nei confronti dell’arbitro), possa ricondursi ad una vivace protesta e senso di rabbia del calciatore , per le conseguenze di un risultato negativo conseguito dalla sua squadra. Come è da reputarsi istintiva la successiva reazione del Mizzoni , che tentava di fermare la mano dell’arbitro , mentre si accingeva ad estrarre il cartellino rosso per la notifica del provvedimento di espulsione e ciò per evitare in estremis, le conseguenze della sanzione. Tanto premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e, pertanto, di ridurre la squalifica del Sig. Mizzoni Antonio dal 31.07.2013 al 28.02.2013 La tassa reclamo versata va restituita.
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