COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VISARANOVASTRANGOLAGALLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE NONCHE’ DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PATRIZI ALBERTO, D’ACQUINI MARCO, ANDREOZZI ARDUINO, NICOLELLA GIUSEPPE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 13.12.2012 (Gara: VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI – TECCHIENA TECHNA del 9.12.2012 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VISARANOVASTRANGOLAGALLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE NONCHE’ DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PATRIZI ALBERTO, D’ACQUINI MARCO, ANDREOZZI ARDUINO, NICOLELLA GIUSEPPE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 13.12.2012 (Gara: VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI – TECCHIENA TECHNA del 9.12.2012 – Campionato I Categoria) La Società in epigrafe, con il reclamo avanzato, e in sede di audizione diretta, ha inteso contestare i provvedimenti in titolo, chiedendone la totale rivisitazione. Sostiene la ricorrente l’assoluta infondatezza delle asserzioni arbitrali, in quanto i propri calciatori si sono limitati, seppur con modalità veementi e frasi irriguardose, a chiedere spiegazioni all’arbitro, circa una sua decisione tecnico – disciplinare, a loro avversa, che aveva destato, peraltro, stupore generale. Viene precisato che effettivamente l’arbitro è stato attorniato – peraltro non da tutti quei giocatori indicati dall’arbitro stesso nel referto – ma senza che questi subisse minacce tali da far temere rischi per la sua incolumità. Quanto sopra – a detta della reclamante – costituisce l’autentica illustrazione della dinamica con cui si sono svolti i fatti, mentre per quel che concerne il merito della motivazione del provvedimento, rileva come questa sia in contraddizione con le reali ragioni determinanti la sospensione dell’incontro. Viene citato al riguardo il referto in cui l’arbitro afferma di aver adottato tale decisione, in quanto vedeva in pericolo la propria incolumità fisica e non quindi – come si legge nel provvedimento – perché considerava chiusa la gara, a seguito della impossibilità di comminare alcune espulsioni nei riguardi di tesserati per la Società ricorrente. Tale circostanza, peraltro, è smentita dal fatto che sia nell’espellere il portiere MIZZONI ALFREDO e nell’ammonire poi l’altro giocatore della medesima squadra (ADUINO ANDREOZZI) egli teneva nella mano rispettivamente il cartellino rosso e giallo. Tutto ciò a dimostrare inequivocabilmente che l’impedimento in realtà non sussisteva. Inoltre, lamenta la Società VISARANOVASTRANGOLAGALLI che, anche qualora fosse stato vigente l’impedimento succitato, l’arbitro fischiando, subito dopo, la fine della partita, non ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione ai fini del proseguimento della gara né, infine, all’atto della consegna del rapportino di fine gara – cioè nel momento in cui non poteva più sussistere pericolo per la sua incolumità – ha reputato opportuno indicare, tra gli espulsi, quegli atleti che – a suo dire – non aveva potuto espellere in campo. Per tale stato di cose, appare evidente come l’arbitro abbia interpretato i fatti in maniera distinta e, quindi, la gara è da giudicare inficiata – a parere della reclamante . da errore tecnico del direttore di gara e, conseguentemente, la stessa merita di essere ripetuta o quanto meno omologata con il risultato acquisito sul campo e così anche le squalifiche irrogare ai calciatori e l’ammenda alla Società, da annullare o, in subordine, da ridurre. Questa Commissione ha riesaminato gli atti di gara che, come noto, costituiscono fonte primaria di prova, e dall’analisi degli stessi, minuziosamente ed esattamente descritti dall’arbitro, ha tratto una chiara visione e valutazione degli eventi oggetto del reclamo. L’arbitro, in sintesi, afferma che la decisione di sospendere l’incontro è scaturita dalla condizione di grave pericolo per la sua incolumità fisica, creata dalle vibranti, incessanti proteste e atteggiamenti minacciosi tenuti prima da 4 giocatori della VISARANOVASTRANGOLAGALLI, nonché successivamente da tutti i componenti della panchina, che lo attorniavano e profferivano sia nei suoi confronti sia nei confronti degli Organi Federali, offese e minacce di ogni genere. E’ questa situazione che è degna di attenzione da parte di questo Organo Giudicante. E’ questo quadro che costituisce verifica probante che l’arbitro non ha dato seguito alla gara perché temeva per la sua incolumità fisica, in relazione alla pesantissima situazione di tensione generata da comportamenti dei tesserati della Società reclamante. Tanto è sufficiente per non ritenere neanche parzialmente assumibili le tesi difensive sopra illustrate e per la qual cosa questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in oggetto e, per l’effetto, conferma tutte le decisioni adottate dal Giudice di prime cure. La tassa reclamo va incamerata.
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