COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSIO DE SANTIS (TESS. ATL. TORBELLAMONACA) IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 20.12.2012 (Gara: TOR PIGNATTARA – ATLETICO TORBELLAMONACA del 15.12.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSIO DE SANTIS (TESS. ATL. TORBELLAMONACA) IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 20.12.2012 (Gara: TOR PIGNATTARA – ATLETICO TORBELLAMONACA del 15.12.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore DE SANTIS, dogliandosi della decisione del primo Giudice, asserisce di aver solamente simulato di colpire l’arbitro con un pugno all’atto dell’espulsione, pur ammettendo di avergli rivolto offese e minacce. Il reclamante poi assume di aver spinto l’arbitro, a fine gara, per sollecitarlo ad entrare nel proprio spogliatoio, senza alcun intento di violenza. Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiede un significativo ridimensionamento della squalifica. Tale istanza e le relative motivazioni sono state confermate, in sede di audizione, dal calciatore. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), si rileva che, in effetti, al momento della sua espulsione, il DE SANTIS si è limitato a mimare il gesto del pugno contro l’arbitro, accompagnandolo con ingiurie e minacce, mentre appare incontestabile l’episodio di fine incontro, relativo allo spintonamento e alle nuove offese nei confronti del direttore di gara da parte dello stesso calciatore. Tanto premesso, la sanzione a carico della reclamante va ricondotta a termini di minore entità, per cui questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore DE SANTIS ALESSIO e, quindi, di ridurre la squalifica al 15.3.2013. La tassa reclamo va restituita.
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