COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANADESI SPORTING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE NICCOLO’ SILVESTRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56SGS DEL 20.12.2012 (Gara: CANADESI SPORTING CLUB – ATLETICO 2000 del 15.12.2012 – Campionato G.mi Prov. Fascia B Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANADESI SPORTING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE NICCOLO’ SILVESTRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56SGS DEL 20.12.2012 (Gara: CANADESI SPORTING CLUB – ATLETICO 2000 del 15.12.2012 – Campionato G.mi Prov. Fascia B Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la reclamante, osserva: la ricorrente ha lamentato l’eccessività della sanzione comminata al Dirigente NICCOLO’ SILVESTRI , dal momento che lo stesso era soltanto intervenuto a difesa del fratello calciatore, allorquando l’arbitro, per poter leggere il numero di maglia del suddetto giocatore FRANCESCO SILVESTRI, aveva strattonato quest’ultimo ruotandogli le spalle. La reclamante ha inoltre ribadito che lo spogliatoio destinato al Direttore di gara era regolarmente dotato di doccia, servizi igienici e serratura di chiusura della porta, come del resto accertato in sede di omologazione dell’impianto sportivo, sicchè doveva considerarsi del tutto ingiustificata, e quindi da revocare, l’ammenda inflitta alla società CANADESI. Esaminati e valutati con attenzione i fatti, così come descritti dettagliatamente nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che il comportamento del Dirigente SILVESTRI ha assunto certamente toni offensivi e minacciosi, ma deve tuttavia escludersi che “l’urto” che si è verificato tra l’avambraccio del Dirigente ed il petto dell’arbitro, allorquando il SILVESTRI si è interposto a quest’ultimo ed il fratello calciatore, possa ricondursi ad un gesto di natura violenta, compiuto con tale intento nei confronti del direttore di gara. Per tale motivo, pur censurandosi il comportamento posto in essere dal Silvestri, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, con ciò rapportando la stessa alle effettive responsabilità dell’interessato. Anche l’’ammenda comminata alla Società CANADESI andrà parimenti ridotta; infatti, detta Società dovrà rispondere soltanto per il comportamento dei propri dirigenti, che al termine della gara hanno invitato l’arbitro a non fare menzione nel referto di quanto accaduto in precedenza. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione a carico del dirigente SILVESTRI NICCOLO’ dal 31.12.20213 al 30.6.2013; riduce inoltre l’ammenda a carico della Società CANADESI SPORTING CLUB da € 150,00 ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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