COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 ACARICO DELL’ALLENATORE DI NARDO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 43 SGS DEL 29.11.2012 (Gara: SANTI COSMA E DAMIANO – PENITRO del 25.11.2012 – Campionato Allievi Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 ACARICO DELL’ALLENATORE DI NARDO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 43 SGS DEL 29.11.2012 (Gara: SANTI COSMA E DAMIANO – PENITRO del 25.11.2012 – Campionato Allievi Prov. Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; premesso preliminarmente che le norme regolamentare vigenti non consentono in questa sede le prove testimoniali di cui all’allegato reclamo ed il confronto del tesserato sanzionato con il direttore di gara; letto il reclamo in cui la Società SANTI COSMA E DAMIANO cita provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di calciatori responsabili di comportamenti violenti nei confronti di avversari; si osserva, al riguardo, la diversa valutazione che gli Organi Disciplinari adottano nei casi di comportamenti dei calciatori nei confronti dell’arbitro. Comunque, aldilà di tutto questo, in considerazione dei non importanti esiti provocati dai gesti del DI NARDO, la sanzione offre margini di ridimensionamento, ferma restando la deprecabile condotta dell’allenatore in questione. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo la squalifica dell’allenatore DI NARDO ATTILIO al 31.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
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