COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ IN AMBITO FEDERALE , FINO AL 30.05.2013, A CARICO DEL DIRIGENTE GIANCARLO SENSOLINI ARRA , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.107/LND DEL 12.12.2012. (GARA: A.S.D. LA SABINA – A.S.D. ANGUILLARA del 09.12.2012, CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ IN AMBITO FEDERALE , FINO AL 30.05.2013, A CARICO DEL DIRIGENTE GIANCARLO SENSOLINI ARRA , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.107/LND DEL 12.12.2012. (GARA: A.S.D. LA SABINA – A.S.D. ANGUILLARA del 09.12.2012, CAMPIONATO DI PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta , la Società interessata; osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che alla fine del primo tempo, il dirigente Sensolini , avvicinatosi all’arbitro con atteggiamento intimidatorio, gli rivolgeva espressioni offensive. Dopo l’allontanamento, lo stesso reiterava detto comportamento e avvicinandosi nuovamente al direttore di gara, lo spingeva alle spalle facendolo indietreggiare. Successivamente con l’ausilio dei dirigenti della A.S.D. La Sabina, si allontanava dal terreno di gioco. La Società istante, tramite suo procuratore , Avv, Del Re , e come ribadito in sede di sua audizione, eccepiva nelle motivazioni di diritto, che l’arbitro nelle suddette circostanze era sicuramente incorso in uno scambio di persone tra il dirigente Mazzone Antonio ,( a dir proprio unico responsabile del gesto), e Giancarlo Sensolini Arra, ammettendo nel contempo , data la “trance agonistica” del momento anche per il risultato sfavorevole conseguito dall’Anguillara, il linguaggio “scurrile e volgare”, pur non avendo il proprio assistito alcuna finalità di ledere la dignità arbitrale. Tra l’altro la difesa evidenziava che l’azione dello spintonamento non era da ricondursi ad una vera e propria condotta violenta, ma ad un semplice gesto di rabbia. Su queste premesse chiedeva in via principale, l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice di primo grado e, in ogni modo in subordine, una sensibile riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente. Il ricorso può essere parzialmente accolto, pur rimanendo ampiamente censurabile nella sua interezza, la condotta del dirigente Sensolini Arra ,- (dettagliatamente riportata nel referto arbitrale che peraltro assurge a fonte privilegiata di prova)- ,anche se questa non deve considerarsi propriamente violenta , ma estremamente offensiva e irriguardosa della persona e della funzione propria arbitrale . Pertanto , può serenamente addivenirsi , ad una limitata riduzione della sanzione inflitta, onde renderla più commisurata ed equa a migliore giustizia, rispetto alla reale portata dei fatti e quindi DELIBERA Di ridurre l’inibizione del dirigente Sig. Giancarlo Sensolini Arra, dal 30.05.2013 al 31.03.2013 come al provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio L.N.D., al C.U. n.107 del 12.12.2012. La tassa reclamo va restituita.
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