COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Reclamo ASCD Vecchio Castagna Quarto avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchio Castagna – Savignone del 15 dicembre 2012. C.U. n. 35 del 20.12.2012 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 - Reclamo ASCD Vecchio Castagna Quarto avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Vecchio Castagna - Savignone del 15 dicembre 2012. C.U. n. 35 del 20.12.2012 Delegazione Provinciale di Genova. Il reclamo è improponibile perché tardivamente proposto alla Commissione Disciplinare. La raccomandata contenente le motivazioni dei gravami risulta spedita il 29 dicembre 2012 oltre il termine perentorio di sette giorni (decorrenti dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti impugnati) previsto dall’art. 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo come sopra depositato dall’ASCD Vecchio Castagna Quarto e si astiene dall’esame di merito. La tassa reclamo, non versata ed addebitata in conto, va incamerata.
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