COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO MOTTESE Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 09-12-2012 tra Calcio Mottese /AC Casorate Primo C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 13-12-2012. La società CALCIO MOTTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l’ammenda di € 250,00, lamentando come l’uso di fumogeni non abbia provocato alcun tipo impedimento alla regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO MOTTESE Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 09-12-2012 tra Calcio Mottese /AC Casorate Primo C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 13-12-2012. La società CALCIO MOTTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 250,00, lamentando come l’uso di fumogeni non abbia provocato alcun tipo impedimento alla regolarità della gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente come i sostenitori della società Calcio Mottese abbiano introdotto all’interno dell’impianto sportivo materiale pirotecnico, accendendo a partire dal minuto n. 23 del primo tempo e per tre volte fumogeni, il cui fumo si è diffuso sul terreno di gioco. Tale comportamento, alla luce di quanto espressamente previsto e sancito dal C.G.S. fa ritenere congrua la sanzione dell’ammenda di € 250,00 comminata dal G.S che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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