COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società FIERA FC Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 9-12-2012 tra Virtus Sedriano / Fiera FC C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 2-12-2012. La società FIERA FC ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, l’ammenda di Euro 150,00, inibito il dirigente accompagnatore, LUCHESCHI Stanislao sino al 10.1.2013, lamentando che il calciatore, CAPPARONI Ascanio, era in posizione regolare.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società FIERA FC Camp. 3° Categoria Gir. A
gara del 9-12-2012 tra Virtus Sedriano / Fiera FC
C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 2-12-2012.
La società FIERA FC ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di Euro 150,00, inibito il dirigente accompagnatore, LUCHESCHI Stanislao sino al 10.1.2013, lamentando che il calciatore, CAPPARONI Ascanio, era in posizione regolare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, rileva : il reclamo non può trovare accoglimento.
Infatti, da accertamenti compiuti presso l'Ufficio Teseramenti della FIGC è emerso che il calciatore, CAPPARONI Ascanio, non era tesserato per la società FIERA FC al momento della disputa della gara, tanto è vero che la tessera del calciatore era persino scaduta dal 6.3.2005 e precedentemente questo era tesserato per un'altra società.
Tanto premesso e ritenuto la CDT,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'accredito della relativa tassa.
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