COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10.12.2012 a carico di DE GIULI Adriano e FANTAUZZI Dario, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all’Art. 10 commi 2 e 6 CGS, e le società CSD FERRERA ERBOGNONE e VIGEVANO CALCIO SRL per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10.12.2012 a carico di DE GIULI Adriano e FANTAUZZI Dario, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all'Art. 10 commi 2 e 6 CGS, e le società CSD FERRERA ERBOGNONE e VIGEVANO CALCIO SRL per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che la deferita, VIGEVANO CALCIO SRL, ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare la sanzione dell'ammenda di Euro 160,00 Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica alla VIGEVANO CALCIO Euro 160,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare, rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha inoltre richiesto di comminare a DE GIULI Adriano 1 giornata di squalifica per aver partecipato in posizione irregorale alla gara del 23.9.2012 tra Vighignolo e Ferrera Erbognone (Campionato Promozione Girone G) ed a FANTAUZZI Dario, un mese di inibizione per aver fatto partecipare alla suddetta gara il predetto calciatore, seppure non ne avesse titolo, alla società FERRERA ERBOGNONE, l'ammenda di Euro 1.000,00 ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di promozione, per responsabilità oggettiva in ordine al suddetto comportamento irregolare del proprio dirigente. Osserva Dagli atti e documenti versati nel presente procedimento emerge chiaramente che il calciatore, DE GIULI Adriano, ha effettivamente partecipato in posizione irregorale alla gara del 23.9.2012 tra Vighignolo e Ferrera Erbognone (Campionato Promozione Girone G). A fronte di tale comportamento che comporta la violazione delle norme indicate in epigrafe, si ritiente equo applicare le sanzioni richieste dal rappresentante della procura ad eccezione dell'ammenda. Tanto premesso la CDT, COMMINA a DE GIULI Adriano 1 giornata di squalifica a FANTAUZZI Dario, un mese di inibizione; alla società FERRERA ERBOGNONE, l'ammenda di Euro 500,00 ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di promozione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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