COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. INVICTA FUTSAL MACERATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VECCHI RICCARDO SEGUITO GARA INVICTA FUTSAL MACERATA/IMBRECCIATA DEL 21.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. INVICTA FUTSAL MACERATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VECCHI RICCARDO SEGUITO GARA INVICTA FUTSAL MACERATA/IMBRECCIATA DEL 21.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore VECCHI Riccardo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Invicta Futsal Macerata, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, comunque, esagerata alla luce di quanto effettivamente accaduto. A dire della reclamante: - durante la gara, il proprio calciatore si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro che lo aveva appena espulso; - al termine dell’incontro, unitamente al proprio Presidente, si recò dal direttore di gara per chiedere ancora spiegazioni, scusandosi altresì per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del calciatore Vecchi si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” del ridetto tesserato riportato dall’ufficiale di gara; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Invicta Futsal Macerata e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VECCHI Riccardo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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