COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MOUAOUI ABDERRAHMANE SEGUITO GARA PEGLIO/REAL ALTOFOGLIA DEL 19.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 96 del 21.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MOUAOUI ABDERRAHMANE SEGUITO GARA PEGLIO/REAL ALTOFOGLIA DEL 19.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 96 del 21.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MOUAOUI Abderrahmane, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive, per essere stato espulso per fallo su un avversario e per il comportamento tenuto, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Peglio chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta, comunque, esagerata. A dire della reclamante, il calciatore Mouaoui: - pose la mano, peraltro in modo molto lieve, sul taschino dell’arbitro al solo fine di richiamarne l’attenzione, per spiegargli l’involontarietà del proprio intervento sul portiere della squadra avversaria; - alla notifica del provvedimento di espulsione, avanzò istintivamente verso l’arbitro calpestandone del tutto involontariamente il piede; - in quasi tutte le gare, come anche in quella in esame, viene fatto oggetto di particolari attenzioni da parte degli avversari per le sue notevoli qualità tecniche, subendo falli di gioco e provocazioni di ogni tipo, anche con contenuti discriminatori, tali da costituire quantomeno attenuanti concedibili al ridetto tesserato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Mouaoui per un fallo di gioco; resosi conto delle inevitabili conseguenze del suo intervento sull’avversario, prima ancora del provvedimento, cercò di convincerlo a non espellerlo, trattenendogli nel frattempo la mano, lasciandolo tuttavia subito al suo invito; alla notifica del provvedimento, andò verso di lui pestandogli così un piede. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Mouaoui nei confronti dell’arbitro e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto gravemente irriguardoso, priva tuttavia, in ciò concordando con il primo Giudice, di qualsivoglia componente di violenza; • ritenuto che il Mouaoui essendo stato espulso, merita la sanzione di una giornata di squalifica, alla quale deve cumularsi quella derivante dal comportamento gravemente irriguardoso dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro; che pertanto la sanzione minima complessiva è di cinque giornate di squalifica effettive. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Peglio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MOUAOUI Abderrahmane a cinque giornate di gara Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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