COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SAN MARTINO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN MARTINO – MAFALDA DEL 15.12.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SAN MARTINO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN MARTINO - MAFALDA DEL 15.12.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 13^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, visto il ricorso presentato dalla società A.S.D. San Martino, osserva quanto segue. Il ricorso suddetto, che impugna la squalifica inflitta al calciatore La Vecchia Leo, è pervenuto per fax il giorno 9 gennaio 2013. Il Comunicato Ufficiale n. 59, che riporta la decisione del G.S. relativa alla squalifica, è stato pubblicato in data 20 dicembre 2012. Quanto sopra porta a dichiarare la inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva negli articoli 38, comma 2, e 46, comma 4, fissato in sette giorni successivi alla pubblicazione del C.U. che riporta la decisione che si intende impugnare. P.Q.M. dichiara la inammissibilità del ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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