COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. ATLETICO S. PIETRO IN VALLE – AMMENDA CON DIFFIDA (GARA SAN PIETRO IN VALLE – WIN ADV CAMPOBASSO DEL 15.12.2012 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 13^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. A.S.D. ATLETICO S. PIETRO IN VALLE – AMMENDA CON DIFFIDA
(GARA SAN PIETRO IN VALLE – WIN ADV CAMPOBASSO DEL 15.12.2012 - CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 - 13^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
visto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene in ricorso che l'arbitro non è stato colpito da un sassolino, così come
riportato nel referto e nella decisione del G.S., ma da una pallina di cheving-gum sfuggita al un
ragazzino che era sugli spalti sovrastanti il campo di gioco, così ammettendo che vi è stato
l'impatto di un oggetto sulla testa del direttore di gara.
L'attendibilità del referto arbitrale, quando non contraddittorio e lacunoso, è sostenuta dal vigente
Codice di Giustizia Sportiva che gli riconosce fonte di prova privilegiata.
La ricostruzione dei fatti evidenziata nel ricorso non può essere ritenuta attendibile, anche se va
valutato il fatto in se e cioè come si è svolto e che effetti ha avuto.
L'arbitro nel suo referto indica con precisione che il fatto si è svolto dopo la segnatura di una rete
da parte della squadra ospite e che l'oggetto che lo ha colpito era di piccole dimensioni e, ancora,
che non ha procurato né dolore e né danno alla sua persona.
Considerato quanto sopra è possibile riconoscere la riduzione della ammenda, così come richiesto
in ricorso, fissandola in termini comunque afflittivi anche in considerazione che la stessa è stata
inflitta dal G.S. unitamente alla diffida, non impugnata.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto riduce l'ammenda a carico della società A.S.D.
Atletico San Pietro in Valle ad euro 100,00.
Nulla per la tassa non versata.
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