COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della A.S.D. COSTIGLIOLESE 2010 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Del. Prov. Cuneo n. 31 del 13.12.2012, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.6.2013 al proprio giocatore GIACCHERO Daniele (gara Villafalletto/Costigliolese del 7.12.2012-Campionato II categoria girone P)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della A.S.D. COSTIGLIOLESE 2010 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
pubblicato sul comunicato ufficiale Del. Prov. Cuneo n. 31 del 13.12.2012, con il quale veniva
comminata la squalifica sino al 30.6.2013 al proprio giocatore GIACCHERO Daniele (gara
Villafalletto/Costigliolese del 7.12.2012-Campionato II categoria girone P)
Con il ricorso in oggetto la A.S.D. COSTIGLIOLESE 2010 richiede una riduzione della sanzione
comminata al proprio calciatore sig. Giacchero Daniele, sminuendo la gravità della condotta
addebitata al proprio tesserato come risultante dal rapporto arbitrale ed affermando che il sig.
Giacchero si sarebbe limitato a colpire il direttore di gara con una spinta e non con un pugno, senza
causargli danni fisici.
Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come
risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di
giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che alla notifica del provvedimento di espulsione il sig.
Giacchero lo colpiva violentemente con un pugno dietro la schiena arrecandogli dolore per alcuni
minuti.
Non v’è dubbio pertanto che il gesto compiuto dal sig. Giacchero giustifichi appieno l’entità della
sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, che appare equa e commisurata alla gravità
dell’accaduto.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della A.S.D. COSTIGLIOLESE 2010, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa
di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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