COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°73/A A.S.D. FURNARI (ME), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica per tre gare calciatori D’Aliberti Alberto, Italiano Antonino, La Spina Salvatore, Schepis Giuseppe e Scilipoti Massimo – Gara Campionato III Categoria Girone “B” Furnari/San Biagio del 15/12/2012 – C.U. N° 32 del 22/12/2012 Delegazione Barcellona P.G.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°73/A A.S.D. FURNARI (ME), avverso ammenda di € 150,00 e squalifica per tre gare calciatori D’Aliberti Alberto, Italiano Antonino, La Spina Salvatore, Schepis Giuseppe e Scilipoti Massimo – Gara Campionato III Categoria Girone “B” Furnari/San Biagio del 15/12/2012 – C.U. N° 32 del 22/12/2012 Delegazione Barcellona P.G. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Furnari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. All’udienza dibattimentale è comparso il legale rappresentante della società appellante il quale ha insistito sui motivi del ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il chiesto mezzo istruttorio (visione di un video) non è ammissibile in quanto, come questa Commissione ha già avuto modo di specificare, ai fini dell’utilizzo di filmati o video questi devono offrire piena garanzia tecnica e documentale e devono dimostrare solo che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato persona diversa dall’autore dell’infrazione (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). All’udienza odierna, ascoltato il rappresentante della reclamante che ha insistito nei motivi di cui all’appello, la Commissione Disciplinare rileva che il reclamo in questione è infondato. Infatti, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S., il referto di gara fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare. In particolare dalla lettura di quest’ultimo si evince, senza ombra di dubbio alcuno, che i calciatori oggetto delle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure si sono resi colpevoli di un comportamento violento nei confronti di calciatori avversari e che sono stati ben individuati dall’arbitro. In ragione di quanto sopra le sanzioni loro inflitte sono congrue in relazione a quanto da loro posto in essere e non sono meritevoli di alcuna riduzione, così come congrua appare la sanzione dell’ammenda di € 150,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo proposto. Per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it