COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 92/A A.S.D. RAMET (me), avverso squalifica per tre gare calciatore Italiano Francesco – Gara 3^ categoria San Pietro/A.S.D. Ramet del 06/01/2013 – C.U. n° 34 ME pubblicato il 10/01/2013. La A.S.D. Ramet, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendone una congrua riduzione poiché ha ritenuto esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 92/A A.S.D. RAMET (me), avverso squalifica per tre gare calciatore Italiano Francesco – Gara 3^ categoria San Pietro/A.S.D. Ramet del 06/01/2013 - C.U. n° 34 ME pubblicato il 10/01/2013. La A.S.D. Ramet, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendone una congrua riduzione poiché ha ritenuto esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha fornito una propria versione dei fatti tendente a ridimensionare il comportamento irregolare del calciatore Italiano Francesco il quale avrebbe solo subito azioni violente da parte di alcuni calciatori avversari. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore in argomento al 34° del primo tempo, dopo un fallo ai danni di un avversario,” rialzandosi da terra reagiva allo spintone subito tentando di dare calci e pugni ad un avversario, senza prenderlo poiché entrambe i calciatori delle due squadre li avevano separati”. Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, e la sanzione applicata dal Giudice di primo grado è congrua in relazione al comportamento denunciato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello proposto dalla A.S.D. Ramet e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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