COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 75/A SOCIETA’ POLISPORTIVA MAGICA (Ct), avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 – Gara Allievi regionali Pol. Magica/Real Paternò del 02/12/2012 – C.U. N° 242 sgs 54 del 13/12/2012. Con appello ritualmente proposto, la Società Polisportiva Magica, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendola pregiudizievole per le ragioni della Società, assolutamente incolpevole di quanto accaduto.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 75/A SOCIETA' POLISPORTIVA MAGICA (Ct), avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 - Gara Allievi regionali Pol. Magica/Real Paternò del 02/12/2012 - C.U. N° 242 sgs 54 del 13/12/2012. Con appello ritualmente proposto, la Società Polisportiva Magica, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, ritenendola pregiudizievole per le ragioni della Società, assolutamente incolpevole di quanto accaduto. All’udienza dibattimentale è intervenuto il delegato della società appellante che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo che nessuno spettatore ha invaso il campo di giuoco. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Dalla lettura del rapporto e degli allegati redatti dal direttore di gara, che ai sensi dell'art. 35 nn. 1 e 2 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara è stata adottata in quanto “i cancelli antistanti al terreno di gioco sono stati aperti, permettendo l'ingresso di persone non identificate”, che nessuno riusciva poi ad allontanare, peraltro in assenza di forze dell'ordine. Il direttore di gara precisa inoltre di non avere potuto identificare a quale delle società contendenti appartenessero tali sostenitori invasori. Tali circostanze, in uno con la considerazione che la contingente modifica della decisione arbitrale, indotta da reiterate proteste, certamente appariva favorire la squadra di casa, scatenando perciò anche la reazione degli ospiti, non permettono di attribuire con certezza alla Pol. Magica l'univoca responsabilità della sospensione della gara. Va poi rilevato che l'arbitro non ha comunque neppure tentato l'adozione di provvedimenti atti a consentire la regolare ripresa del gioco, avuto riguardo al mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo a suo carico, pur in presenza di caotici e diffusi atteggiamenti antiregolamentari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone ripetersi la gara del campionato Allievi regionali come sopra indicata, in campo neutro. Dispone rimettersi gli atti all'A.I.A., per quanto di sua competenza. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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