COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 83/A U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare calciatore Muscolino Angelo – Gara Promozione Agira Nissoria/Pistunina del 23/12/2012 – C.U. n° 266 del 03/01/2013. La U.S.D. Agira Nissoria, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, ritenendo esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 83/A U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare calciatore Muscolino Angelo – Gara Promozione Agira Nissoria/Pistunina del 23/12/2012 - C.U. n° 266 del 03/01/2013. La U.S.D. Agira Nissoria, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, ritenendo esagerata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva essendosi trattato soltanto di reazione ad uno schiaffo subito da un avversario, senza che si siano manifestate particolari conseguenze fisiche in danno del predetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore Muscolino Angelo è stato espulso per atto di violenza in danno di un avversario. L'arbitro precisa tuttavia che il gesto violento in questione non procurava alcuna conseguenza grave all'avversario per il prosieguo della gara. Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, peraltro ammessi dallo stesso. La sanzione applicata dal Giudice di primo grado è tuttavia rivedibile in termini più adeguati, come in dispositivo, trattandosi di atto di violenza non definibile in termini di gravità, come appunto certificato dal direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Muscolino Angelo. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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