COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°87/A A.S.D. CITTA’ DI AUGUSTA (SR), avverso perdita gara 0–3 Campionato Juniores Gara Città di Augusta/Hellenika del 12/12/2012 – C.U. N° 17 del 27/12/2012 Delegazione Prov.le di Siracusa Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Augusta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Siracusa in epigrafe riportata.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°87/A A.S.D. CITTA’ DI AUGUSTA (SR), avverso perdita gara 0–3 Campionato Juniores Gara Città di Augusta/Hellenika del 12/12/2012 – C.U. N° 17 del 27/12/2012 Delegazione Prov.le di Siracusa Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Augusta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Siracusa in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato in campo in quanto è stato disatteso il dettato dell’art. 17 comma 5 C.G.S. poiché non applicabile alla fattispecie, ed inoltre perché essa reclamante ha rispettato la normativa relativa all’utilizzo dei fuori quota avendo avuto sempre tre calciatori nati nel ’93 in campo, poichè con l’ultima sostituzione effettuata il fuori quota in campo è stato sostituito da altro calciatore nato nel medesimo anno. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto è palesemente infondato. Innanzitutto è bene ricordare che con C.U. n.1 del 9 luglio 2012 di questo Comitato Regionale è stata pubblicata la normativa relativa alla disputa del campionato regionale Juniores. In particolare, per quello che qui ci riguarda, è stato stabilito che: “Alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1993 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”. Quindi con il termine “impiegare”, che nella lingua italiana ha il significato di usare – impegnare, il legislatore ha inteso dire che nelle gare del campionato juniores possono essere utilizzati, nel corso di una gara, un massimo di tre calciatori fuori quota con la conseguenza che nel momento in cui l’odierna reclamante ha sostituito il calciatore Mallo Anthony (93) con il calciatore Tringali Daniele (93) di fatto è venuta ad utilizzare il quarto fuori quota, a nulla rilevando che al momento di quest’ultima sostituzione in campo si trovassero solo tre fuori quota. Parimenti infondato è il richiamo alla errata applicazione dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. in quanto, come riportato sopra nel C.U. n.1, è stabilito espressamente che il mancato rispetto dei limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età è punito con la perdita della gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.
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