COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°88/A G.S.D. RANGERS (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Levantino Fabio – Campionato I° Categoria Girone “B” Gara Rangers/Atl. Finale del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°88/A G.S.D. RANGERS (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Levantino Fabio - Campionato I° Categoria Girone “B” Gara Rangers/Atl. Finale del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società G.S.D. Rangers, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 in relazione all’art. 36 comma 2 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara pertanto inammissibile il reclamo proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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