COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 81 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Collevica Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Martin Lorenzo (C.U. N° 28 Del 12122012) Reclama la A.S.D. Collevica avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione: “Per gioco violento nei confronti del portiere avversario con conseguenze che determinavano l’abbandono del terreno di gioco con bernoccolo evidente e fuoriuscita di sangue”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 81 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Collevica Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Martin Lorenzo (C.U. N° 28 Del 12122012) Reclama la A.S.D. Collevica avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione: “Per gioco violento nei confronti del portiere avversario con conseguenze che determinavano l’abbandono del terreno di gioco con bernoccolo evidente e fuoriuscita di sangue”. La reclamante contesta la sanzione e chiede una riduzione ritenendola eccessiva. In particolare sostiene che il proprio calciatore non sarebbe mai incorso in sanzioni disciplinari nè espulsioni, sul fallo afferma che dal filmato della gara, video che riferisce essere a disposizione della CD, si evincerebbe che il contatto tra i due calciatori sarebbe scaturito da uno scontro fortuito di gioco.. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Nel mentre i precedenti disciplinari del calciatore sono ininfluenti ai fini della determinazione della sanzione, si ricorda che i filmati delle partite non sono ammissibili quale elemento probatorio a discarico, se non per lo scambio di persona. Unica fonte di prova è e rimane il rapporto arbitrale e gli atti ufficiali. A tal riguardo quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali (rapporto e supplemento) i quali come noto, costituiscono unica fonte di prova nel processo sportivo. Invero l’arbitro riferisce che il Martin ebbe a colpire volontariamente il portiere già in possesso del pallone ed a terra. La condotta violenta è sanzionato dal CGS con un minimo di tre giornate di squalifica, con un minimo di cinque giornate se, come nel caso di specie, l’avversario abbia conseguenze. Giusta quindi la decisione del primo giudice. P.Q.M. La C.D. conferma la squalifica di cinque giornate al calciatore Martin Lorenzo respinge conseguentemente il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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