COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 67 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Arte Dello Sport Avverso Squalifica Fino Al 2032013 Del Calciatore Catania Michele (C.U. N° 31 Del 29112012) Propone rituale reclamo la ASD Arte dello Sport, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione a fine gara entrava sul terreno di gioco e, raccolto il pallone, lo lanciava con le mani all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al fianco sinistro. Tale gesto non provocava alcuna conseguenza fisica in danno del D.G.”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 67 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Arte Dello Sport Avverso Squalifica Fino Al 2032013 Del Calciatore Catania Michele (C.U. N° 31 Del 29112012) Propone rituale reclamo la ASD Arte dello Sport, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione a fine gara entrava sul terreno di gioco e, raccolto il pallone, lo lanciava con le mani all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al fianco sinistro. Tale gesto non provocava alcuna conseguenza fisica in danno del D.G.”. La società contesta lo svolgimento dei fatti e nega che il proprio calciatore abbia lanciato il pallone verso il D.G.. In particolare sostiene che il Catania, una volta espulso, non sarebbe rientrato sul terreno di gioco, pur ammettendo che all’uscita dal campo, per rabbia avrebbe calciato il pallone verso il muro senza però colpire alcuno, tanto meno l’arbitro. La C.D. ascoltata la parte, su sua richiesta, all’udienza del 11 gennaio 2013, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Le affermazioni della reclamante, ribadite nel corso dell’audizione personale, non trovano conferma negli atti ufficiali. Il D.G. nel supplemento conferma quanto già oggetto di rapporto confermando di aver ricevuto il pallone sul fianco lanciato al palombella dopo essere stato raccolto dal Catania vicino ad una porta, e di essere assolutamente certo di aver identificato nel Catania l’autore del lancio. Peraltro il lancio sarebbe avvenuto in modo non violento e non ha causato alcuna conseguenza, giusta pertanto la decisione del primo Giudice per una sanzione alquanto mite in relazione alle normali squalifiche per lancio di pallone nei confronti dell’arbitro. Il Primo giudice ha valutato, e bene, anche alla luce del supplemento, che non vi fosse alcun intento violento nel gesto, pur grave, del calciatore. P.Q.M. L a C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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