COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 17 – 1 / P – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti: tesserati: -Boni Giorgio, nella sua qualità di Presidente dell’U.S.D. Fossone per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, c. 1 – 2 – 3 delle N.O.I.F.; -Cattaneo Riccardo, calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, c. 1, delle N.O.I.F. enti: -U.S.D. Fossone per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 17 - 1 / P – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti: tesserati: -Boni Giorgio, nella sua qualità di Presidente dell’U.S.D. Fossone per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, c. 1 – 2 – 3 delle N.O.I.F.; -Cattaneo Riccardo, calciatore, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 43, c. 1, delle N.O.I.F. enti: -U.S.D. Fossone per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Con provvedimento n. 2360/287, emesso in data 23 ottobre 2012, la Procura Federale, nell’esaminare la documentazione richiesta alla Società Fossone a seguito di un esposto a firma del Signor Luigi Cattaneo nell’interesse del figlio Riccardo ricevuto tramite il C.R.T., ha rilevato che detto calciatore non ha ottemperato all’obbligo di sottoporsi alla prevista visita medica di idoneità all’attività agonistica con riferimento alla stagione calcistica 2010/2011. Infatti la certificazione sanitaria inviata dalla Società all’Ufficio è riferita unicamente alle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 e non a quella relativa all’annata calcistica 2010/2011. In conseguenza di ciò ha contestato al Calciatore Cattaneo Riccardo, la violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., ed al Signor Boni Giorgio, qualificato quale Presidente della Società, la violazione del medesimo art. 1 del C.G.S. in relazione però ai commi 1 - 2 e 3 dell’art. 43 delle N.O.I.F.. A quanto addebitato al soggetto indicato quale Presidente consegue la responsabilità della Società ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. La notifica dell’atto di incolpazione, eseguita a norma dell’art. 38 del C.G.S., ha raggiunto il C.R.T. in data 30 ottobre 2012; questa C.D.T., il Signor Boni Giorgio e il Signor Cattaneo Riccardo in data 31 ottobre; la U.S.D. Fossone in data 5 novembre u.s.. Il deferimento veniva successivamente annullato e sostituito, in data 14 novembre 2012, da altro emesso dal Presidente Federale, unico Organo competente ad emanarlo, rimanendo del tutto invariato nella sostanza. Il nuovo provvedimento raggiungeva questa C.D., l’U.S.D. Fossone, ed il calciatore Riccardo Cattaneo in data 22 novembre; il Sig. Boni in data 26 novembre 2012. La Commissione ha, a sua volta, fissato la discussione per la data odierna dandone comunicazione con raccomandate che, spedite il 4 dicembre, sono state ricevute da tutte le parti interessate nei giorni 5 e 7 dicembre 2012. Risultano presentate tempestive memorie a difesa da parte del Signor Giorgio Boni, spedita in data 4 gennaio con raccomandata a.r., e del Signor Riccardo Cattaneo inviata il 7 gennaio del c.a., a mezzo fax. Così riepilogato l’iter del procedimento il Collegio, dà atto che, per effetto delle rituali convocazioni effettuate, sono oggi presenti: -il Signor Giovanni Badiale quale Presidente pro tempore della Società U.S.D. Fossone; -il calciatore Cattaneo Riccardo; -il Dirigente Boni Giorgio; La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini. Dando inizio al procedimento il Sostituto Procuratore viene invitato ad esporre le conclusioni dell’Ufficio. Il calciatore Riccardo Cattaneo, assistito dall’Avvocato Massimo Pincione, ed il rappresentante della Procura Federale informano la Commissione di aver raggiunto un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al calciatore Riccardo Cattaneo la squalifica per mesi 1 (uno) sulla sanzione base di gg.40 (quaranta). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione nei confronti del calciatore deferito, per la contestata violazione dell’art. 43, c. 1, della sanzione sopraindicata. DISPONE la chiusura del dibattimento nei confronti di detto calciatore. Aperto il dibattimento relativamente agli altri soggetti deferiti, l’Avvocato Stefanini, preso atto del contenuto della memoria depositata dal Signor Boni e della documentazione ad essa allegata, ne chiede il proscioglimento non rivestendo egli, all’epoca della violazione, la qualifica di legale rappresentante della Società. Tale richiesta, conclude il rappresentante della Procura, fa venir meno la responsabilità della Società ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. Concluso il dibattimento il Collegio preso atto delle risultanze dibattimentale, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, decide: -di prosciogliere il Dirigente Boni Giorgio da ogni addebito; -di applicare, ex art. 23 del C.G.S., nei confronti del Calciatore Cattaneo Riccardo la squalifica per mesi 1 (uno); -rinvia gli atti alla Procura Federale affinché riformuli, nell’ambito della propria competenza, il deferimento nei confronti del tesserato che all’epoca rivestiva la qualifica di legale rappresentante della Società ed eventualmente della Società stessa.
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