COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 64 Stagione sportiva 2012 – 2013 Oggetto: C.U. n. 31 del 29.11.2012 Reclamo della Polisportiva Battifolle A.S.D. avverso la squalifica inflitta al calciatore Casucci Marco fino al 29.03.2012 (4 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 64 Stagione sportiva 2012 - 2013 Oggetto: C.U. n. 31 del 29.11.2012 Reclamo della Polisportiva Battifolle A.S.D. avverso la squalifica inflitta al calciatore Casucci Marco fino al 29.03.2012 (4 mesi). Reclama la società Battifolle avverso la squalifica inflitta dal G.S.Territoriale al calciatore Marco Casucci fino al 29.03.2012 (4 mesi), per i seguenti motivi: “a seguito di una decisione arbitrale rivolgeva frasi offensive e minacciose al D.G.. Di poi, avvicinatosi a questo in segno di minaccia, lo spingeva con entrambe le mani sul petto, senza causare alcuna conseguenza. Accompagnava tale gesto pronunciando frasi dal contenuto offensivo e minaccioso. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava la ripresa del giuoco rifiutandosi di lasciare il campo”. La società lamenta l’esistenza di incongruenze tra quanto effettivamente accaduto nel corso della gara e quanto riportato dal D.g. in sede di referto. Lamenta, inoltre, una direzione di gara priva di equilibrio, descrivendo una serie di episodi avvenuti nel campo di gioco che vedevano coinvolti i calciatori e l’allenatore Chiodini, denotando una non piena lucidità del d.g. nella condotta dell’incontro e nella successiva refertazione. A comprova della propria tesi, deduce l’erronea indicazione del numero delle sostituzioni effettuate dalla stessa società e la circostanza che l’arbitro non era in possesso dei necessari cartellini. Relativamente al Casucci, non nega le frasi irriguardose rivolte all’arbitro e il ritardo nell’abbandonare il campo di giuoco, precisando tuttavia che le proteste del giocatore venivano acuite dalle espressioni irriguardose con le quali l’arbitro rispondeva alle proteste del giocatore. Ad ogni buon conto, esclude categoricamente che il Casucci abbia spinto l’arbitro, chiedendo una riduzione della sanzione applicata, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, chiedendo altresì di essere ascoltato. All’udienza del 11.01.2013, il presidente della società Battifolle, al quale è stata data lettura del supplemento di rapporto, ha confermato integralmente il contenuto del reclamo, precisando che la sua presenza in detta sede si è resa necessaria per portare a conoscenza degl’Organi competenti quanto verificatosi durante la gara e, in particolare, l’atteggiamento e il frasario tenuto dall’arbitro. La Commissione, espletata l’istruttoria, così decide. Come ben noto la Commissione adotta le proprie decisioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S., sulla base del contenuto degli atti ufficiali, ai quali viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Detto principio di carattere generale può trovare deroga soltanto laddove emergano dall’istruttoria elementi in controtendenza rispetto a quanto dedotto dal D.g., ovvero circostanze contraddittorie ed equivoche suscettibili a minare, soprattutto sotto un profilo interpretativo, la versione arbitrale. Nel caso di specie, gli elementi offerti dalla reclamante sono per lo più indirizzati a mettere in luce le carenze tecniche del D.g., l’atteggiamento irriguardoso tenuto e il frasario utilizzato nel corso della partita. Elementi e circostanze ritenute non idonee a confutare la versione arbitrale e, conseguentemente, a derogare il principio generale sopramenzionato, ma per questo non prive di pregio sotto un profilo disciplinare qualora gli Organi competenti accertino la sussistenza dei fatti denunciati. Ciò detto e premesso, l’arbitro nel supplemento di rapporto ha confermato di aver ricevuto dal Casucci una spinta con entrambe le mani, senza riportare conseguenze. Pertanto, per quanto sopraesposto nel determinare l'entità della sanzione a carico del calciatore occorre tenere di conto anche di quest'ultimo contegno. In definitiva, la sanzione appare ben calibrata dal Giudice di prime cure, sia in relazione degli addebiti complessivamente contestati al giocatore, che per la tenuità della spinta con la quale l’arbitro è stato attinto. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il reclamo proposto dalla società Battifolle e, per l’effetto, conferma la sanzione inflitta al calciatore Marco Casucci fino al 29.03.2012; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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