COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 66 stagione sportiva 2012/2013 Gara Cascine Sportiva- Red Devils Castelfranco (2-1) del 24/11/2012.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.24 del 29/11/2012 Del. Prov. Lucca.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
66 stagione sportiva 2012/2013 Gara Cascine Sportiva- Red Devils Castelfranco (2-1) del 24/11/2012.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.24 del 29/11/2012 Del. Prov. Lucca.
Reclama la società Red Devils Castelfranco avverso la squalifica fino al 26/05/2013 del calciatore Seller Ivan il quale “correva accanto al D.G. e facendo finta di scontrarsi gli dava una ginocchiata all’anca senza procurargli dolore”.
La reclamante contesta la volontarietà del gesto definendolo fortuito e quindi si duole, non solo della sanzione ricevuta sul campo dal proprio tesserato ovvero della sua espulsione, ma della lunga squalifica inflitta dal G.S.
Invoca una maggiore attenzione dal parte del Giudice chiedendo che lo stesso “…non stia solamente a leggere quanto scrive un D.G., senza interpretarlo ed informarsi sull’accaduto”, un “migliore monitoraggio degli arbitraggi, troppo spesso non all’altezza delle situazioni” in quanto “…ultimamente sto incontrando Arbitri troppo presuntuosi e pieni di sé, che arrivano quasi a sfiorare l’abuso di potere”.
Conclude chiedendo una revisione della decisione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto del calciatore sottolineando che, non solo il Seller non gli ha chiesto scusa, ma lo ha guardato, successivamente all’impatto, “con aria quasi di sfida”.
Conferma infine di non avere sentito dolore.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali passa a decisione.
In punto di fatto non sembra sussistano dubbi su quanto accaduto: il calciatore è entrato in collisione con l’arbitro il quale ha subito una ginocchiata all’anca. Il colpo non gli ha provocato dolore.
L’arbitro, che, si ricorda, è il primo giudice in campo, ha evidenziato in prime cure la volontarietà del gesto sottolineando, nel supplemento di rapporto, che, successivamente al fatto, il calciatore non solo non si è scusato, ma lo ha guardato con aria di sfida.
Tali affermazioni rappresentano la prova provata circa il gesto volontario e violento del calciatore in quanto le dichiarazioni dell’arbitro, per dettato normativo, costituiscono prova privilegiata rispetto ad ogni altro assunto.
Circa l’affermazione polemica del rappresentante della società firmatario del ricorso, il Collegio ricorda che le decisioni del G.S. sono prese, per dettato normativo, sulla base del rapporto arbitrale.
Orbene, se ciò è vero in generale, il rapporto dell’arbitro, nella decisione che ci occupa, è assolutamente incontrovertibile e senza possibilità di interpretazione diversa rispetto a quanto descritto.
Il Giudice pertanto, ha svolto il proprio lavoro in maniera assolutamente corretta e conforme al dettato normativo.
Per quanto attiene poi le affermazioni circa il mondo arbitrale, eventuali proteste non devono essere rivolte agli Organi della Giustizia Sportiva, bensì a quelli che gestiscono i Direttori di gara.
Il Collegio infine, in punto di quantificazione della sanzione, ritiene che l’assenza di dolore, onestamente riportata dal G.S., deve fare pensare ad un colpo, sia pure volontario, di scarsa forza, il che fa propendere più ad un gesto di stizza o ritorsione verso il D.G. che non di un atto di violenza in senso stretto determinato a provocare un danno, pertanto ritiene che la sanzione debba essere ridotta come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo, cassa la decisione del G.S. ed infligge al calciatore Seller Ivan la squalifica fino al 26/03/2013.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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