COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 69 stagione sportiva 2012/2013 Gara Tuscar – Cortona Camucia (1-1) del 25/11/2012. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 22 del 28/11/2012 Del Prov. Arezzo. Reclama la società Cortona Camucia avverso la squalifica fino al 15/02/2012 del calciatore Melighetti Yuri il quale “espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. di poi spingeva il D.G. con la spalla senza arrecargli danno e senza farlo arretrare”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 69 stagione sportiva 2012/2013 Gara Tuscar – Cortona Camucia (1-1) del 25/11/2012. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 22 del 28/11/2012 Del Prov. Arezzo. Reclama la società Cortona Camucia avverso la squalifica fino al 15/02/2012 del calciatore Melighetti Yuri il quale “espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. di poi spingeva il D.G. con la spalla senza arrecargli danno e senza farlo arretrare”. La reclamante non contesta l’espulsione dal terreno di gioco, tuttavia ritiene che il gesto verso l’arbitro del proprio tesserato è stato assolutamente involontario sottolineando che il D.G., non solo ha dichiarato di avere accusato dolore, ma non si è nemmeno spostato dalla propria posizione. Chiede una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure, sottolineando che, in definitiva, ha soltanto subito “una leggera botta spalla contro spalla”. La C.D. esaminati gli atti ufficiali passa a decisione. I fatti contestati non vengono sostanzialmente smentiti in quanto l’unica materia del contendere è data dalla volontarietà o meno del gesto del calciatore verso l’arbitro. Da quanto si apprende dal rapporto di gara e dal suo supplemento non può non rilevarsi la volontarietà del comportamento del calciatore Melighetti anche se l’impatto pare essere stato di davvero lieve entità, tuttavia il gesto, unitamente al comportamento generale tenuto in occasione dei fatti ascritti, deve essere adeguatamente sanzionato anche ai fini educativi vista la categoria di appartenenza del calciatore. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio trova assolta sintonia con quanto disposto dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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