COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 70 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Progetto Peccioli avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la perdita della gara disputata in data 3/11/2012 contro la società Bellaria oltre a 4 punti di penalizzazione l’ammenda di Euro 100,00, l’inibizione per due mesi ai dirigenti accompagnatori Simoncini Filippo e Zanaboni Stefano e l’inibizione per un mese al dirigente accompagnatore Piampiani Giorgio. (C.U. n. 27 del 5/12/2012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 70 Stagione Sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Progetto Peccioli avverso la decisione del G.S.T. che disponeva la perdita della gara disputata in data 3/11/2012 contro la società Bellaria oltre a 4 punti di penalizzazione l'ammenda di Euro 100,00, l'inibizione per due mesi ai dirigenti accompagnatori Simoncini Filippo e Zanaboni Stefano e l'inibizione per un mese al dirigente accompagnatore Piampiani Giorgio. (C.U. n. 27 del 5/12/2012) L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara casalinga sopra identificata il cui risultato (4–0) è stato oggetto di reclamo proposto dalla società Bellaria Cappuccini con conseguente decisione del G.S.T. che viene integralmente trascritta: “La società G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D. proponeva in data 09.11.2012 reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione di Pisa rilevando, in ordine alla gara in epigrafe terminata 4-0 per la squadra di casa, che nella gara stessa 1'A.S.D. Progetto Peccioli aveva schierato il calciatore Chaouqi Ayoub in posizione irregolare, in quanto non regolarmente tesserato per la società. Chiedeva quindi, la reclamante che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo si rileva fondato nei termini sotto riportati, e pertanto, deve essere accolto. Alla ricezione del reclamo questo G.S.T. provvedeva a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Chaouqi Ayoub al competente Ufficio della Delegazione che in data 26.11.2012 comunicava che: - la richiesta di tesseramento del calciatore Chaouqi Ayoub era stata spedita dalla società A.S.D. Progetto Peccioli in data 12.10.2012 dichiarando espressamente nella stessa che riguardava un cittadino di nazionalità marocchina; - la stessa era corredata di documentazione inerente al tesseramento di calciatori stranieri extracomunitari con permessi di soggiorno fra i quali quello scaduto del padre che ne aveva determinato la sospensione; - in data 26/11/2012 la società. A.S.D. Progetto Peccioli produceva documenti attestanti la cittadinanza italiana dello Chaouqi Ayoub: Carta d'identità n°AT5111385 e Certificato di cittadinanza rilasciati dal Comune di San Miniato in data rispettivamente 24/11/2012 e 26/11/2012. Dalla documentazione si evince che probabilmente il giocatore Chaouqi Ayoub ha la doppia cittadinanza e che comunque la società A.S.D. Progetto Peccioli ha espressamente richiesto il tesseramento come cittadino straniero, senza attendere la conseguente validazione per farlo partecipare alle gare sportive. Per questo G.S.T. ciò comporta che il calciatore non poteva essere utilizzato dall'A.S.D. Progetto Peccioli in data 3 novembre 2012 quando ha partecipato alla gara in contestazione in posizione irregolare perché il tesseramento dello Chaouqi Ayoub non era stato convalidato. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto. Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società G.S.T. Sellarla Cappuccini A.S.D., infligge alla società A.S.D. Progetto Peccioli la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, ed in considerazione che nell'ambito della ricerca svolta è stato accertato che il medesimo atleta ha partecipato ad altre partite del 13, 21 e 27 ottobre e 3 e 11 Novembre, visto il comma 5 art. 61 NOIF; commina alla stessa società Quattro punti di penalizzazione in classifica, l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00), l'inibizione per mesi due al Dirigente Accompagnatore Simoncini Filippo, per mesi due al Dirigente Accompagnatore Zanaboni Stefano, per mesi Uno al Dirigente Accompagnatore Piampiani Giorgio. Ordina il non addebito della tassa.” In un articolato reclamo, su carta intestata e sottoscritto dal Presidente, la società Progetto Peccioli impugnava la decisione del Giudice Sportivo chiedendone l'annullamento ovvero la riduzione dei provvedimenti adottati. All'atto non veniva però allegata copia della ricevuta della necessaria comunicazione alla controparte; solo successivamente alla richiesta inoltrata alla società da parte della segreteria di questo organo giudicante (inviata via fax in data 12-12-2012) perveniva copia della distinta di una raccomandata indirizzata alla società Bellaria Cappuccini spedita alle ore 19.10 del 12-12-2012. Occorre rilevare che, versando in ambito Giovanile e scolastico, trova applicazione l'art 46 C.G.S. Il quale, al comma 5, stabilisce: “nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. La norma deve essere armonizzata con la disposizione contenuta nell'art. 33 comma 5 C.G.S. che stabilisce “Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e con quanto contenuto nell'art 42 comma 1 C.G.S. il quale dispone che anche nei reclami avanzati innanzi alle C.D.T. “Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza”. Dunque, il mancato rispetto della procedura imposta per l'instaurazione del corretto giudizio impedisce a quest'organo giudicante di poter entrare nel merito dell'impugnazione proposta. Deve invece trovare accoglimento il reclamo con riferimento alle altre sanzioni disciplinari comminate dal G.S.T.. Dall'analisi della motivazione appare evidente che tutti gli altri provvedimenti disciplinari, diversi dall'esito della gara, furono adottati nell'ambito di un'attività di indagine compiuta dal Giudice di prime cure e trovano fondamento in violazioni commesse nell'ambito della disputa di altre competizioni. Appare doveroso rilevare che i Giudici Sportivi possono giudicare in prima istanza, con riferimento alla posizione irregolare dei calciatori (art. 29 comma 8 C.G.S.), su procedimenti alternativamente instaurati d'ufficio - sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (cioè sulla base dei rapporti di gara) - ovvero su reclamo di parte. Risulta evidente che l'odierno giudizio sia stato instaurato attraverso l'istanza della società Bellaria Cappuccini e che l'accertamento, cui era chiamato l'organo adito, doveva essere limitato alla sola verifica sulla regolarità della gara impugnata non potendosi estendere ad ambiti diversi riservati alla competenza di altri organi istituzionali. Nè può argomentarsi che il reclamo possa consentire al G.S.T. di espletare, successivamente, una approfondita attività di indagine accordando al medesimo poteri di iniziativa disciplinare a lui non devoluti anche al fine di non aggirare i limiti temporali prescritti dall'art. 29 comma 8. Infatti, l'art. 32 C.G.S., stabilisce che le funzioni inquirenti e quelle requirenti siano esclusivo appannaggio della Procura Federale e che sia il Procuratore Federale ad avviare l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice ed a svolgere le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva. Una diversa interpretazione consentirebbe al Giudice Sportivo di aggirare non solo poteri di iniziativa disciplinare assolutamente autonomi (basti pensare che l'eventuale archiviazione dei procedimenti sportivi risulta sottratta a qualsiasi verifica da parte della Giustizia sportiva ex art 32 comma 12) ma anche di attribuirsi competenze esclusivamente demandate, ex art. 44 C.G.S., ad altri organi di Giustizia. I deferimenti della Procura Federale - unico soggetto legittimato ad attuare una vera e propria attività inquirente per la verifica della sussistenza di eventuali violazioni disciplinari - vengono infatti, per espressa previsione normativa, discussi innanzi alle Commissioni Disciplinari Territoriali ed eventualmente, impugnati presso la Commissione Disciplinare Nazionale. Deve dunque concludersi che i provvedimenti disciplinari adottati dal G.S.T. risultano assolutamente carenti sia del potere di iniziativa disciplinare sia del necessario ambito di competenza e pertanto debbano necessariamente essere censurati. Per le stesse ragioni dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale affinché la medesima, espletate le indagini del caso, valuti la sussistenza degli eventuali rilievi disciplinari. P.Q.M. La C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo con esclusivo riferimento all'esito della gara Progetto Peccioli - Bellaria Cappuccini A.S.D. disputata in data 3/11/2012. Accoglie nel resto il reclamo ed annulla le seguenti sanzioni adottate contro la società reclamante ed i dirigenti: 4 punti di penalizzazione, ammenda di Euro 100,00, inibizione per mesi due al Dirigente Accompagnatore Simoncini Filippo, inibizione per mesi due al Dirigente Accompagnatore Zanaboni Stefano, inibizione per mesi Uno al Dirigente Accompagnatore Piampiani Giorgio. Dispone la restituzione della relativa tassa ed ordina la trasmissione del fascicolo all'ufficio del Procuratore Federale per gli adempimenti di competenza.
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