COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA DI 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PGS ERIBERTO BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PSG E. BOSICO – OTRICOLI C. DISPUTATA A TERNI IL 15.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BUSSOLETTI FILIPPO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PRIMAVERA DI 2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PGS ERIBERTO BOSICO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PSG E. BOSICO – OTRICOLI C. DISPUTATA A TERNI IL 15.12.2012, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 14.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA
POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BUSSOLETTI FILIPPO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PGS Eriberto Bosico, chiedendo la punizione
sportiva della perdita della gara alla società USD Otricoli Calcio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, presa visione degli atti ed in particolare del reclamo interposto dalla società
Polisportiva G.S. Eriberto Bosico, con il quale si chiede la perdita della gara per la società
USD Otricoli Calcio per aver schierato un calciatore in posizione irregolare, rileva quanto
segue.
Il reclamo ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva va proposto dinanzi
al Giudice Sportivo e non dinanzi alla Commissione Disciplinare.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.
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