COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PANTANO – LA CASTELLANA DISPUTATA A BORGO CERRETO IL 24.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 29.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERNACCHIA CLAUDIO PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LA CASTELLANA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA PANTANO – LA CASTELLANA DISPUTATA A BORGO
CERRETO IL 24.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL
29.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA
AL CALCIATORE BERNACCHIA CLAUDIO PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD La Castellana, chiedendo la riduzione
della sanzione. Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Presa visione degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, questa
Commissione osserva quanto segue.
Il direttore di gara ha integralmente confermato i fatti come descritti nel referto,
precisando in particolare che il calciatore Bernacchia Claudio gli impediva con il braccio
di fare rientro negli spogliatoi al termine dalla gara. Tale comportamento del calciatore
deve essere sicuramente censurato, anche se appare equo ridurre la squalifica inflitta dal
G.S. in considerazione del fatto che tale gesto non causava comunque alcuna
conseguenza fisica al direttore di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo preposto dalla società ASD La Castellana, riduce la
squalifica inflitta al calciatore Bernacchia Claudio a sei giornate di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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