COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CORSI SANDRO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.M.10- OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A MONTECCHIO IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA INIBIZIONE FINO ALL’11.02.2013 INFLITTA AL PRESIDENTE CORSI SANDRO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CORSI SANDRO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA G.M.10- OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A MONTECCHIO IL 02.12.2012, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA INIBIZIONE FINO
ALL’11.02.2013 INFLITTA AL PRESIDENTE CORSI SANDRO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo il Sig. Corsi Sandro in proprio, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara e il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione del direttore di gara è emerso che il Sig.
Sandro Corsi è stato allontanato dal campo per proteste. Una volta uscito dal terreno di gioco egli
si è posizionato di fronte agli spogliatoi ed ha pronunciato una frase dal contenuto polemico; in
merito a tale frase, seppur chiaramente offensiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti, la
Commissione non ritiene di poter individuare con certezza l’intento “lesivo delle istituzioni della
federazione” menzionato nella delibera del G.S. a motivazione della sanzione, ma non riferito in
tali termini dall’arbitro.
Alla luce di quanto precede, l’inibizione può essere contenuta fino al 28.01.2013.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto del Sig. Corsi Sandro, riduce l’inibizione fino al
28.01.2013.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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