COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – BORGO RIVO DISPUTATA A S. LIBERATO DI NARNI IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DELL’ATLETA LAURENTI MATTEO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
DEL NERA – BORGO RIVO DISPUTATA A S. LIBERATO DI NARNI IL 16.12.2012, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DEL 19.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER
CINQUE GARE DELL’ATLETA LAURENTI MATTEO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD DEL NERA, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara non era presente la società reclamante seppur
regolarmente convocata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti accaduti durante ed al termine della gara sono stati ampiamente riscontrati ed approfonditi
da questa Commissione in sede di audizione del direttore di gara.
In particolare è stato ribadito il comportamento tenuto dal calciatore Laurenti Matteo che, a
seguito dell’espulsione decretata dal direttore di gara, pronunciava frasi oltremodo minacciose ed
offensive nei confronti dello stesso, tentando a più riprese anche l’aggressione personale, sventato
dai dirigenti delle due società.
A ciò si aggiunga che tale comportamento è stato reiterato anche a fine partita.
Per questo motivo la decisione del G.S, va confermata.
Anche l’ammenda inflitta alla società va confermata, tenuto conto che a fine gara è stato aperto
un cancello dal quale sono potute entrare nel recinto di gioco persone non autorizzate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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