COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – BORGO RIVO DISPUTATA A S. LIBERATO DI NARNI IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DELL’ATLETA LAURENTI MATTEO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – BORGO RIVO DISPUTATA A S. LIBERATO DI NARNI IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DELL’ATLETA LAURENTI MATTEO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD DEL NERA, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara non era presente la società reclamante seppur regolarmente convocata. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti accaduti durante ed al termine della gara sono stati ampiamente riscontrati ed approfonditi da questa Commissione in sede di audizione del direttore di gara. In particolare è stato ribadito il comportamento tenuto dal calciatore Laurenti Matteo che, a seguito dell’espulsione decretata dal direttore di gara, pronunciava frasi oltremodo minacciose ed offensive nei confronti dello stesso, tentando a più riprese anche l’aggressione personale, sventato dai dirigenti delle due società. A ciò si aggiunga che tale comportamento è stato reiterato anche a fine partita. Per questo motivo la decisione del G.S, va confermata. Anche l’ammenda inflitta alla società va confermata, tenuto conto che a fine gara è stato aperto un cancello dal quale sono potute entrare nel recinto di gioco persone non autorizzate. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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