COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MASSA – MONTECCHIO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MASSA - MONTECCHIO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD MONTECCHIO, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara. Non era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene alla punizione sportiva della perdita della gara, l’arbitro ha precisato che al 34° del secondo tempo è stato costretto a sospendere la partita in quanto l’ASD Montecchio era rimasta in campo con solo sei calciatori. L’arbitro ha altresì precisato che nessun calciatore del Montecchio in quel momento poteva essere ancora sostituito in quanto il nr. 14 [precedentemente in panchina] aveva abbandonato il terreno di gioco per motivi personali alla fine del primo tempo. Il reclamo della società avverso la perdita della gara deve pertanto essere respinto. Per contro il reclamo è meritevole di parziale accoglimento con riferimento alla sanzione dell’ammenda comminata alla società a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti posti in essere da alcuni suoi tesserati a fine gara. Infatti l’episodio relativo all’inseguimento del direttore di gara da parte di alcuni calciatori del Montecchio a bordo di due autovetture non si è verificato nelle “immediate adiacenze” dell’impianto sportivo, e pertanto non è sanzionabile ai sensi dell’art. 4, comma 4 del C.G.S. La società deve pertanto essere sanzionata unicamente per le minacce, gli insulti ed i colpi inferti da suoi giocatori alla finestra dello spogliatoio dell’arbitro a fine gara, episodio per il quale si ritiene equo comminare la sanzione dell’ammenda di €.500,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo della società ASD Montecchio, riduce l’ammenda ad €. 500,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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