F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2013 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE A DISPOSIZIONI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI (ART. 40, COMMA 7, N.O.I.F. E COM. UFF. N. 180/A DEL 22.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezione Consultiva - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2013
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE A DISPOSIZIONI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI (ART. 40, COMMA 7, N.O.I.F. E COM. UFF. N. 180/A DEL 22.6.2012)
Con nota del 3 gennaio 2013, il Presidente della Federazione, facendo seguito ad analoga istanza rappresentatagli dalla società Milan, ha formulato una richiesta di interpretazione delle disposizioni sul tesseramento al fine di chiarire se, calciatori extracomunitari che, provenendo dall’estero, si siano tesserati per società di Serie A nel periodo luglio agosto 2012, e quindi nell’ambito della stagione sportiva in corso, possano essere trasferiti a società di Serie B nel secondo periodo di campagna trasferimenti, che si concluderà il prossimo 31 gennaio 2013. Giova, al riguardo, premettere che le disposizioni riguardanti il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’UE o alla E.E.E., per società professionistiche, valide per la stagione sportiva 2012/2013 sono state emanate, come previsto dall’art. 40 comma 7 delle N.O.I.F., con Comunicato Ufficiale n. 180/A del 22 giugno 2012. Infatti, il comma 5-bis dell’art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dispone che “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili” ed il citato art. 40 (Limitazioni del tesseramento calciatori) comma 7 delle N.O.I.F., prevede che “le norme in materia di tesseramento per socìetà professionistiche di calciatori cittadini dì Paesi non aderenti all’U.E (o alI’E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale”. Il Comunicato Ufficiale n. 180/A del 22 giugno 2012 contiene la deliberazione con la quale il Consiglio Federale ha disciplinato la materia con riferimento alla stagione sportiva 2012/2013. Analoghe deliberazioni erano intervenute con riferimento alle stagioni sportive precedenti (Comunicato Ufficiale n. 158/A del 26 giugno 2009, con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010; Comunicato Ufficiale n. 6/A del 5 luglio 2010, con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011; Comunicato Ufficiale n. 6/A del 5 luglio 2011, con riferimento alla stagione sportiva 2011/2012). In particolare, la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 180/A del 22 giugno 2012 ha fissato, alle lettere A) e B), le modalità di tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, per le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2012/2013. Alla lettera C), invece, ha disposto che “Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2012/2013 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero”. Con la successiva lettera D) ha previsto che “I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2012/2013, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero”. Giova ricordare che le disposizioni delle lettere C) e D) ripetono le analoghe deliberazioni assunte dal Consiglio Federale con riferimento alle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, pubblicate nei Comunicati Ufficiali precedentemente richiamati. Al fine di rispondere al quesito posto, appare, dunque, utile ricordare le premesse della deliberazione del Consiglio Federale, pure esplicitate nel Comunicato Ufficiale, in particolare per richiamare l’attenzione sulla finalità attuativa della deliberazione stessa rispetto al citato l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili, nonché sulla esplicitata volontà di “privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione dì calciatori cittadini dì paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., dì alto livello tecnico, da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale”. In altri termini, la deliberazione – che, si ribadisce, detta una disciplina riferita all’intera stagione 2012/2013 - è diretta ad imporre severi limiti al tesseramento di nuovi calciatori extracomunitari e riserva la possibilità di accedervi alle sole società del Campionato di Serie A, fissando precise condizioni, pur consentendo un successivo trasferimento degli stessi calciatori ad altra società del medesimo campionato. Quanto alle società del Campionato di Serie B, esse subiscono, per l’intera stagione in corso, gli effetti preclusivi che derivano dal chiaro disposto della richiamata lettera C), fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera F), per la quale “Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche (di qualsiasi ambito…) non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30/06/2012 in Italia per società professionistiche”, in tal modo non determinandosi una violazione del “limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico” derivante dal comma 5-bis dell’art. 27 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286, in quanto i calciatori interessati sono stati già tesserati in Italia nel rispetto dei limiti fissati per le annualità precedenti. Appare, pertanto, comunque coerente con i criteri definiti per il tesseramento in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., la scelta di vietare alle società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B il tesseramento di calciatori provenienti dall’estero nella stagione 2012/2013, nel rispetto della portata dello stesso Comunicato n. 180/A, limitata dalla stessa clausola finale, appunto, alla stagione sportiva 2012/2013. La “provenienza” dall’estero, ai fini, continua a riguardare, poi, lo status soggettivo del calciatore e non viene meno, nell’ambito della stagione, solo per l’avvenuto tesseramento presso altra società professionistica della serie A, dove è consentito. Il combinato disposto dei punti di cui alle citate lettere C) e D) avrebbe preteso, nel caso di specie, analoga espressa previsione di deroga, come avvenuto per i trasferimenti in favore di società di serie A a stagione in corso, non potendosi ricavare analogo principio dal silenzio, sul punto, del Comunicato. D’altro canto, qualora, invece, dovesse ammettersi la possibilità di trasferire alle società del
Campionato di Serie B calciatori tesserati per società di Serie A nel periodo luglio agosto 2012, si eluderebbe il disposto della richiamata lettera C) della deliberazione del Consiglio Federale del 22 giugno 2012, con il possibile rischio di violare il predetto “limite massimo annuale d’ingresso” per la stagione 2012/2013. Nei termini esposti è il parere della Sezione in ordine alle previsioni vigenti di cui al richiamato Comunicato n. 180/A.
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