CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2013 promosso da: Sig. Andrea Maggioni, Sig. Gabriele Pagano, Sig. Matteo Pastore e Sig. Maurizio Colombo e Sig.ra Mariaserena Tenconi per il minore Sig. A.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 gennaio 2013 promosso da: Sig. Andrea Maggioni, Sig. Gabriele Pagano, Sig. Matteo Pastore e Sig. Maurizio Colombo e Sig.ra Mariaserena Tenconi per il minore Sig. A.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Dario Buzzelli nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”), ha deliberato il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3095 del 14 novembre 2012) promosso da: Andrea Maggioni, c.f. MGGNDR93P02E514F, Gabriele Pagano, c.f. PGNGRL94P03H264M, Matteo Pastore, c.f. PSTMY94L05H264T, tutti residenti in Canegrate; Maurizio Colombo e Mariaserena Tenconi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Andrea Colombo, c.f. CLMNDR95T26E514Z, residenti in Inveruno, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Mauro Nucera e con lui elettivamente domiciliati in Milano, via Leopardi 14; - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito per brevità, anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9; - parte intimata - Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale 1. In data 25 settembre 2012 si svolgeva, presso il campo sportivo comunale C. Raguzzoni in Busto Arsizio, Via Valle Olona n. 12, l’incontro di “Coppa Lombardia”, categoria juniores provinciale, tra l’associazione sportiva dilettantistica Busto 81 e la Calcio Canegrate e O.S.L. (d’ora in avanti, per brevità, “Canegrate”), conclusasi con la vittoria del Busto 81. Al termine della gara l’arbitro, Sig. Alberto Cavone, redigeva, contestualmente al referto e quale parte integrante dello stesso, un rapporto dal quale emerge, tra l’altro, che durante la gara il giocatore Matteo Pastore inveiva nei confronti dell’arbitro, all’indirizzo del quale proferiva la seguente frase «arbitro sei uno stronzo di merda» e per tale motivo veniva espulso. Subito dopo la fine della gara Andrea Colombo, Gabriele Pagano e Andrea Maggioni impedivano all’arbitro di raggiungere il giocatore Azzi per identificarlo. Successivamente alcuni tesserati del Canegrate, tra cui Andrea Colombo, Matteo Pastore, Gabriele Pagano e Andrea Maggioni, aggredivano l’arbitro con calci alle caviglie e agli stinchi, gli sputavano addosso e gli lanciavano zolle di terra staccate dalle loro scarpe. Per tali fatti il Giudice sportivo sanzionava gli odierni ricorrenti come segue: a) squalifica fino al 7.5.2014 per Matteo Pastore, già espulso durante il corso della partita; b) squalifica fino al 5.12.2013 per Andrea Maggioni e Gabriele Pagano; c) squalifica fino al 3.7.2013 per Andrea Colombo. 2. A seguito del reclamo proposto avverso tale provvedimento, la Commissione Disciplinare Territoriale, previa audizione della reclamante e dell’arbitro a chiarimenti, con la decisione di cui al C.U. n. 24 del 25.10.2011 riduceva la squalifica comminata a Maggioni Andrea e Pagano Gabriele fino al 4.10.2013, e quella inflitta al Pastore fino al 31.12.2013, e comminava ad Andrea Colombo la squalifica fino al 4.10.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale così motiva: «L’arbitro ha confermato, a questa Commissione, la versione dei fatti indicata nel rapporto arbitrale, precisando che i calci agli stinchi e alle caviglie sono stati dati a quasi un metro di distanza e per tale motivo gli hanno lasciato un rossore senza postumi. L’arbitro ha inoltre precisato di aver individuato gli autori dei gesti nella persona dei calciatori COLOMBO, MAGGIONI, PAGANO, PASTORE e BARONE, senza alcun dubbio. Gli stessi giocatori, da lui individuati, hanno poi sputato colpendolo alle spalle, da circa un metro di distanza. Inoltre, ha sempre individuato nella persona dei suddetti calciatori gli autori del lancio di terra che a suo dire è stato effettuato da una distanza di un metro circa. Alla luce delle suddette precisazioni ed in applicazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione e considerato che i calci ricevuti dall’arbitro sono da qualificarsi come lievi, vista la distanza dalla quale sono stati effettuati tanto da ridursi a cosiddetti “calcetti” senza caricamento del corpo in base al quale si pone forza nel gesto, le sanzioni comminate a MAGGIONI, PAGANO, PASTORE e BARONE meritano una lieve mitigazione. Merita invece di essere equiparata la sanzione comminata al COLOMBO a quella degli altri calciatori autori dei medesimi gesti, in quanto la minore età non costituisce di per sè stessa una circostanza attenuante tale da giustificare una differenziazione nell’applicazione delle sanzioni» 3. Avverso tale decisione hanno proposto istanza di arbitrato i sigg.ri Andrea Colombo, Gabriele Pagano, Matteo Pastore e Andrea Maggioni. In punto di fatto gli istanti deducono che nel corso dell’incontro l’arbitro avrebbe commesso diversi errori, penalizzando il Canegrate in alcune situazioni di gioco. Ciò avrebbe causato “eloquenti proteste verbali” del pubblico (costituito in gran parte dai genitori dei ragazzi) ad ogni azione o fischio dell’arbitro o mancata concessione di punizioni (cfr. pagg. 7 e s. del ricorso). Alla fine del primo tempo il direttore di gara, anziché accompagnare le quadre negli spogliatoi, si sarebbe recato sotto gli spalti, intrattenendosi per dieci minuti con una persona del pubblico, poi risultata essere suo padre. Tale colloquio sarebbe stato determinante per il prosieguo dell’incontro, in quanto la direzione arbitrale sarebbe poi risultata «notevolmente a sfavore dei confronti del Calcio Canegrate e dei suoi tesserati» (cfr. pag. 8 del ricorso). In proposito, parte istante allega diverse testimonianze scritte di spettatori che hanno assistito alla scena. Tali persone avrebbero riferito che, in un successivo colloquio con il padre dell’arbitro, quest’ultimo avrebbe rivelato che il figlio soffriva di “grossi problemi” (cfr. pag. 9 del ricorso). Secondo altre dichiarazioni, allegate dai ricorrenti, l’arbitro avrebbe avuto un fare «provocatorio nei confronti del Calcio Canegrate» (cfr. dichiarazioni rese dal Sig. Giovanni Pagano, all. 4 al fascicolo di parte ricorrente), e si sarebbe posto di fronte alla squadra «in atteggiamento quasi di sfida» (cfr. dichiarazioni rese dal Sig. Ivano Ghezzi, all. 5 al fascicolo di parte ricorrente). Per quanto più strettamente attiene al giocatore Maggioni, egli sarebbe stato riaccompagnato a casa subito dopo il fischio dell’arbitro, senza farsi neppure la doccia (cfr. dichiarazioni rese dal Sig. Bruno Cassiani, all. 6 al fascicolo di parte ricorrente). Al fischio finale i giocatori sarebbero corsi incontro al direttore di gara per chiedere spiegazioni in merito alle espulsioni avvenute nel corso della partita, senza mai entrare in contatto fisico con il medesimo. Dieci minuti dopo la fine della partita l’arbitro si sarebbe recato «in stato di visibile alterazione» negli spogliatoi della Canegrate urlando e insultando i calciatori. Tale circostanza troverebbe conferma negli atti ufficiali, e varrebbe, secondo i ricorrenti, quale circostanza esimente o attenuante. Inoltre, l’arbitro non avrebbe potuto identificare gli autori dei “calcetti” subiti, in quanto il Maggioni si sarebbe trovato al di fuori dell’impianto, il Sig. Colombo si sarebbe trovato fuori dalla doccia, come il Pastore e il Pagano, i quali comunque erano senza maglia, e non potevano pertanto essere univocamente identificati. Le parti ricorrenti concludevano chiedendo: “Che l’on.le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., previa adozione di ogni decisione in merito all’istanza di nomina dell’arbitro Unico, nonché di ogni opportuno provvedimento ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Regolamento dei giudizi avanti al TNAS, con preliminare esperimento del tentativo di conciliazione, in accoglimento del presente ricorso, Voglia annullare e/o revocare la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale, di II grado, con C.U. n. 24 del 25 ottobre 2012, azzerando integralmente i giorni di squalifica inflitti ai calciatori, i Sigg.ri Andrea Maggioni, Gabriele Pagano, Matteo Pastore e Andrea Colombo; in subordine, ridurre i giorni di qualifica sino al massimo al 31.12.2012, o nella diversa minore o maggiore riduzione ritenuta di giustizia. In via istruttoria si chiede l’audizione personale degli odierni istanti, con ampia riserva di dedurre, produrre e di indicare testimoni in merito alle circostanze di fatto de quibus. Sempre in via istruttoria si chiedeva, altresì, l’audizione del direttore di gara del 25.9.2012, iscritto alla sezione AIA – CRA, Comitato regionale arbitri Lombardia, Sezione di Gallarate. Con vittoria di spese, competenze e onorari tutti, anche per quanto attiene ai costi della presente procedura. Con riserva di ulteriormente argomentare, anche nel merito”. 4. Con memoria depositata in data 27.11.2012 si costituiva la F.I.G.C., rilevando che il referto dell’arbitro gode di fede privilegiata, e che pertanto non sono ammesse né prove testimoniali né prove scritte a sua confutazione. La Federazione intimata dichiarava inoltre di non accettare il contraddittorio sulle deduzioni di parte ricorrente relative alla “discutibile condotta arbitrale”, rilevando che non emergono “spunti di riflessione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio applicato” nei confronti dei giocatori (cfr. pag. 3 della memoria FIGC). Concludeva pertanto come segue: «Voglia il TNAS, previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie e previa declaratoria di inammissibilità/inutilizzabilità delle ‘dichiarazioni testimoniali scritte’ prodotte dalla difesa della parte istante, rigettare le domande attrici, in quanto infondate. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice TNAS». 5. Veniva designato quale arbitro unico l’Avv. Dario Buzzelli e, all’udienza del 11.1.2013, visto l’esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti chiedevano concordemente di anticipare la discussione. Su richiesta della difesa degli istanti, veniva acquisita, impregiudicata ogni questione sulla sua rilevanza, dichiarazione datata 27.12.2012 a firma del Sig. Maurizio Colombo. All’esito dell’udienza l’arbitro unico si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. L’arbitro unico ritiene di dover procedere preliminarmente ad una ricostruzione dei fatti come emergenti dagli elementi probatori legittimamente acquisiti al procedimento. In particolare, dal referto arbitrale risulta che il ricorrente Sig. Matteo Pastore è stato espulso per aver gridato all’arbitro frasi ingiuriose al 35° minuto del secondo tempo. Al termine della partita l’arbitro veniva nuovamente insultato da un giocatore, e quando cercava di identificarlo «questi scappava nello spogliatoio protetto dai Sigg.ri COLOMBO Andrea n. 3 (C.I. m. A.R. 9415732), PASTORE Matteo n. 4 (capitano) (documento di riconoscimento n. 4178753), PAGANO Gabriele n. 7 (documento di riconoscimento n. 5154591) e MAGGIONI Andrea n. 8 (documento di riconoscimento n. 4178742)» i quali impedivano all’arbitro di raggiungere il giocatore da identificare, tanto da rendere necessario l’intervento del massaggiatore della Busto 81, Sig. Napoli, per allontanarli (cfr. all. 3 al referto arbitrale). Lo stesso arbitro nel referto riferisce testualmente: “uscito dallo spogliatoio del Canegrate sono stato aggredito da una decina di tesserati della squadra ospite, tra cui sicuramente erano presenti i Sigg.ri COLOMBO, PASTORE, PAGANO, MAGGIONI E BARONE, sopra citati i quali, sebbene trattenuti dal Sig. Napoli, mi hanno dato ripetuti e ravvicinanti calci alle caviglie ed agli stinchi che mi hanno procurato un forte e prolungato dolore alle parti del corpo interessate ed inoltre mi hanno sputato sulla schiena lanciandomi zolle di terra staccate dalle scarpe. Con fatica, causata dall’esuberanza dei giocatori del Canegrate, il Sig. NAPOLI mi spingeva nel mio spogliatoio. Una volta all’interno dello spogliatoio i giocatori del Canegrate davano pugni alla mia porta ed al muro divisorio con il loro spogliatoio gridando ‘inizia a pregare, sei morto, ora ti veniamo a prendere, sappiamo dove vai a scuola, sei un venduto’ con fare minaccioso” (cfr. all. 3 al referto arbitrale). Gli istanti contestano tali risultanze e rilevano che nessuno contatto fisico vi sarebbe stato, e che comunque non sarebbe stata possibile, per l’arbitro, l’esatta identificazione degli asseriti responsabili. Allegano a riprova di quanto precede alcune testimonianze scritte, richiedendo inoltre l’ammissione di prove costituende. Ritiene l’arbitro unico che tali prove non siano ammissibili e comunque rilevanti. Va ricordato, a tale proposito, che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 11, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce, come è noto, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. In questo senso si esprime la costante giurisprudenza di questo Tribunale, sin dal Lodo ASD Palleronese/FIGC del 11.11.2009, ove si è statuito che «in base al predetto art. 35, punto 1.1., i rapporti dell’arbitro “fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da tale chiara e inequivocabile previsione discende, pertanto, che il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall’art. 22 del Codice, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale. Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un’eccezione alla regola dell’efficacia di “prova piena” del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato articolo 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione». Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 11, C.G.S., si riferisce chiaramente a tutte circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. Così, il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (come nel caso deciso nel Lodo Pucci/FIGC del 21.11.2011), negli spogliatoi, a bordo campo o sugli spalti/gradinate. 7. Peraltro, osserva l’arbitro unico come non appare sussistere un vero e insanabile contrasto tra le dichiarazioni scritte allegate dai ricorrenti e il referto arbitrale. In tali dichiarazioni, e nelle stesse deduzioni contenute nel ricorso, si fa a più riprese riferimento ad una asserita condotta arbitrale inesperta (data la giovane età del direttore di gara) e non neutrale, culminata in atti asseritamente provocatori, quale l’entrata negli spogliatoi del Canegrate. È evidente tuttavia che il comportamento dell’arbitro, anche se ritenuto ingiusto o scorretto, non può giustificare reazioni dei giocatori inurbane o violente. La funzione educativa della figura arbitrale, sulla quale gli stessi ricorrenti insistono, è possibile infatti principalmente grazie alla insindacabilità del suo giudizio e, conseguentemente, al rispetto che a tale giudizio i giocatori sono obbligati a tributare. Di contro, lo stesso porre in dubbio, insistentemente e anche nell’avverso ricorso, la condotta di gara dell’arbitro dimostra l’assenza di un’adeguata resipiscenza da parte dei giocatori e, in generale, un’incapacità a rapportarsi correttamente con l’autorità rappresentata dal direttore di gara sul campo. Ciò senza considerare che dallo stesso referto non emerge alcun particolare squilibrio nella conduzione della gara, avendo l’arbitro espulso anche un giocatore della squadra avversaria della Canegrate. Gli stessi ricorrenti hanno anzi ammesso che la gara è stata vinta dalla Busto 81 con merito. Nessun rilievo, nel senso voluto dagli istanti, può, poi, essere attributo al fatto che l’arbitro si sia consultato, durante l’intervallo, con il padre (ammesso e non concesso che si sia trattato di un consulto, e non di un semplice colloquio tra padre e figlio), o al suo ingresso negli spogliatoi, giustificato dalla necessità di identificare i responsabili dei fatti accaduti a fine partita. È invece rilevante quanto riferito dagli stessi ricorrenti circa il clima che ha caratterizzato la gara al di fuori del campo di gioco. I “rumori” del pubblico, uniti alle proteste dei dirigenti della Canegrate (in particolare del Sig. Maurizio Colombo, sanzionato anch’egli dalla Federazione) possono aver comprensibilmente indotto l’arbitro, la cui giovane età avrebbe dovuto suggerire maggiore comprensione negli adulti presenti sugli spalti e in panchina, a cercare di far valere la propria autorità tramite comportamenti che, anche se ritenuti eccessivamente rigorosi, non possono giustificare in alcun modo ciò che è accaduto sul campo. Quanto all’identificazione dei responsabili, è ben verosimile che l’arbitro sia stato in grado di effettuarla riconoscendo i giocatori anche senza bisogno di leggere il numero della maglia (che, nella prospettazione dei ricorrenti, alcuni di loro si sarebbero già tolta al momento dei fatti). È poi chiaro che i “calcetti” sugli stinchi siano stati dati all’arbitro da distanza tale da consentire il riconoscimento dei soggetti responsabili. Per quanto precede ritiene l’arbitro unico che i fatti attribuiti ai ricorrenti siano da considerare provati. 8. Le circostanze attenuanti, che possono essere individuate nella giovane età dei ricorrenti e nella mancanza di conseguenze extrasportive dei fatti, sono state già adeguatamente tenute in conto dalla Commissione Disciplinare Territoriale. La decisione resa da quest’ultima non appare censurabile neppure nel capo relativo all’equiparazione della posizione del minore Colombo a quella dei giocatori Maggioni e Pagano, dato che, al di là del dato formale della minore età del giocatore al momento dei fatti, gli anni di nascita dei responsabili non si discostano tra loro in misura tale da giustificare un diverso trattamento. La mancanza di qualsivoglia riconoscimento delle proprie responsabilità da parte dei ricorrenti impedisce ulteriori decurtazioni delle sanzioni irrogate, che non appaiono manifestamente eccessive. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. L’arbitro unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) rigetta le domande proposte dai sigg.ri Andrea Maggioni, Gabriele Pagano, Matteo Pastore, Maurizio Colombo e Mariaserena Tenconi, quali esercenti la potestà sul minore Andrea Colombo; 2) condanna i predetti istanti al pagamento, con il vincolo di solidarietà, degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) oltre accessori; 3) condanna gli stessi istanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. nella misura complessiva di € 1.000,00 (milleuro/00), oltre IVA e CPA come per legge; 4) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; 5) manda alla segreteria del TNAS di dare comunicazione del presente lodo alle parti. Così deciso in Roma, in data 15.1.2013 e sottoscritto in numero di sei originali. F.to Dario Buzzelli (Arbitro Unico)
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