COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO REAL TOLVE (ECCELLENZA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE CAPUTO PAOLO RIPORTATE SUL CU N.52 DEL 09.01.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO REAL TOLVE (ECCELLENZA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE CAPUTO PAOLO RIPORTATE SUL CU N.52 DEL 09.01.2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Enzo Sarli, nella seduta del 19/01/2013, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società ASD REAL TOLVE (Eccellenza) avverso la squalifica del calciatore CAPUTO PAOLO come riportata sul C.U. n.52 del 09.01.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla società reclamante,siano generiche ed inconferenti rispetto alla natura dei fatti, come addotti negli atti ufficiali di gara, dai quali emerge, in termini non contestabili,come il tesserato avesse tenuto, nei confronti dell’arbitro,comportamento se non altro ingiurioso ed offensivo, e come tale adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo. P.Q.M. • Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.52 del 09.01.2013; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata
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