COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA EBOLITANA 1925 / CESARE ALFANO CAMPIGLIANO DEL 2.12.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA EBOLITANA 1925 / CESARE ALFANO CAMPIGLIANO DEL 2.12.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 56 del C.R. Campania, del 7 dicembre 2012, pag. 1000, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 2.2.2013 al dirigente della reclamante sig. Pirozzi Achille (perché “a fine gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, lo ingiuriava e minacciava”) e la squalifica fino al 2.1.2013 all’allenatore della medesima, sig. Serrapede Igino. Con atto spedito mediante raccomandata postale il 11.12.2012 ed, a mezzo fax, in data 14 dicembre 2012, la società Ebolitana 1925 propone reclamo avverso la decisione citata. Per quanto riguarda il dirigente sig. Pirozzi, la società sostiene che lo stesso non ha minacciato il D.D.G., i quali non avrebbero fatto alcun riferimento a minacce; chiede, di conseguenza, la revoca della sanzione ed, in subordine, la riduzione della stessa. Per quanto riguarda il sig. Serrapede, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.T. La Commissione rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile, in relazione all’allenatore, in quanto la sanzione allo stesso inflitta, inferiore ad un mese, è inoppugnabile, ai sensi dell’art. 45 C.G.S. Per quanto riguarda il sig. Pirozzi, nel rapporto del DDG si legge che il dirigente protestava e pronunciava le parole “ti dò una testata in faccia”. Orbene, questa Commissione ritiene non potersi mettere in dubbio, anche sulla base della circostanza giuridicosportiva, che indica nel referto arbitrale fonte privilegiata di prova, che il nominato Pirozzi abbia indirizzato parole minacciose al direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Ebolitana Calcio 1925; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della nominata società.
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