COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera Giudice Sportivo GARA ORATORIO DON GUANELLA – DON PEPPE DIANA DEL 5/1/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera Giudice Sportivo GARA ORATORIO DON GUANELLA – DON PEPPE DIANA DEL 5/1/2013 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. del 10 gennaio 2013, letto il referto relativo alla gara emarginata in epigrafe, nonché convocato ed ascoltato l’arbitro, preliminarmente osserva che l’incontro veniva definitivamente sospeso al 33° mi nuto del primo tempo, in quanto il direttore di gara assumeva non esservi più le condizioni per il suo regolare svolgimento. Il medesimo infatti, dichiarava che a seguito dell’espulsione comminata ad un giocatore della squadra ospitata, veniva accerchiato da tutti i tesserati della suddetta società, che manifestavano il loro disappunto avverso la decisione adottata. In sede di audizione, l’arbitro ha poi puntualizzato di aver invitato costoro a riprendere la gara ed al loro rifiuto si è finanche rivolto al capitano. Non ricevendo alcun aiuto. L’arbitro ha poi soggiunto di non aver adottato alcun provvedimento disciplinare perché avrebbe dovuto allontanare e/o espellere tutti gli appartenenti alla società Don Peppe Diana. Infine, il direttore di gara ha chiarito che soltanto dopo aver fischiato tre volte e di essersi incamminato verso gli spogliatoi veniva raggiunto dai calciatori della squadra ospitata che lo invitavano a riprendere la disputa. Orbene, dopo questa doverosa premessa, va posto in risalto, che la condotta mantenuta dall’arbitro configura l’ipotesi di errore tecnico, avendo questi sospeso la gara senza che vi fosse un reale pericolo per la sua incolumità, ma soprattutto senza che i tesserati della squadra abbiano compiuti gesti violenti od intimidatori, ma solo disappunto. Anzi, alla stregua di quanto innanzi esposto, anche con l’adozione delle doverose sanzioni disciplinari, certamente sarebbero ritornati sui loro passi. Pertanto, va disposta la ripetizione dell’incontro, rimandando la medesima al C.R.C. per la sua rifissazione. Per tali motivi; DELIBERA dispone trasmettersi la gara al C.R.C. per la rifissazione.
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