COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E. ZUPO TEANO – GARA E. ZUPO TEANO / GIUGLIANO 1928 DEL 23.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E. ZUPO TEANO – GARA E. ZUPO TEANO / GIUGLIANO
1928 DEL 23.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale, n. 63 del C.R. Campania, del 3 gennaio 2013, pagina 1199, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto alla reclamante le sanzioni dell’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse e della
“ammenda di euro 1.170,00” alla società reclamante, per una serie di gravi motivazioni,
dettagliatamente enunciate nel dispositivo della decisione del Giudice di prime cure. Con atto
spedito mediante raccomandata postale il 9.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali
prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società E. Zupo Teano ha impugnato le decisioni innanzi
citate. La società reclamante ha finalizzato il proprio ricorso al minimizzare i fatti accaduti, senza
apportare sostanziali elementi di prova. Da un attento esame del referto arbitrale, oltretutto, si è
constatato che gli episodi sono accaduti anche per il comportamento ostile e partecipativo, da parte
dei dirigenti ed addetti della società reclamante. Deve, di conseguenza, rigettarsi il ricorso, per
quanto attiene all’obbligo di due gare interne a porte chiuse. Per quel che riguarda, invece, la
sanzione accessoria dell’ammenda, essa si appalesa, a giudizio di questa C.D.T., sproporzionata
per eccesso. Questo Collegio, invero, ritiene congrua la riduzione della sanzione pecuniaria ad euro 850,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società E. Zupo Teano, di ridurre ad euro
850,00 la sanzione dell’ammenda; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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