COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LITTO STEFANO – GARA VENTICANO / BAIANO DEL 24.11.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LITTO STEFANO – GARA VENTICANO / BAIANO DEL 24.11.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della dichiarazione resa, a mezzo fax, dal reclamante, con la quale ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all’audizione, per impegni di lavoro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 51 del 29 novembre 2012 del C.R. Campania, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “inibizione fino al 24.02.2013” al reclamante, per comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Con atto spedito mediante raccomandata postale il 6.12.2012, ovvero entro i termini temporali di scadenza, il sig. Litto Stefano propone reclamo avverso la decisione citata. Il reclamante sottolinea che era stato allontanato dal terreno di gioco, perché si era rifiutato, a causa di un forte mal di schiena, di sedersi in panchina, così come imposto dal direttore di gara. Questa tesi difensiva contrasta con il referto di gara, nel quale è riportato che il sig. Litto Stefano veniva espulso, per proteste ad alta voce e minacce nei confronti dell’arbitro. Il sig. Litto, inoltre, dopo aver formalmente richiesto di essere ascoltato da questa Commissione, ha motivato la propria impossibilità di essere presente, in risposta alla convocazione notificatagli. Questa C.D.T. ritiene, in esito ad accurata disamina, che l’inibizione fino al 24.02.2013, a carico del sig. Litto Stefano, debba essere ridotta al 27.01.2013, ai fini della congruità della sanzione e della sua corrispondenza all’effettiva gravità delle infrazioni commesse; P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Litto Stefano, la riduzione dell’impugnata inibizione fino al 27.01.2013; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, della quale il reclamante aveva chiesto l’addebito sul conto della società Baiano.
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