COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 34. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO / CIMITILE DEL 12.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
34. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO
POGGIOMARINO / CIMITILE DEL 12.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, in data 14 gennaio 2014, nella persona del
suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: con
decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1115, il Giudice
Sportivo Territoriale ha inflitto la inibizione fino al 29.03.2013 al sig. Orefice Giovanni, nonché la
sanzione dell’ammenda pecuniaria di euro 270.00, (“per aver permesso ad un proprio tesserato di
sedere in panchina ed essere iscritto in distinta benché in corso di inibizione; sanzione aggravata in
quanto già inibito, con decorrenza dal 18.02.2013, data di scadenza della precedente sanzione”).
Con atto spedito mediante raccomandata postale il 24.12.2012 e pervenuto al Comitato Regionale il
4 gennaio 2012, la società Juve Pro Poggiomarino propone reclamo avverso le decisioni citate. La
società reclamante, sia con il proprio ricorso, sia nell’audizione del 14.01.2013, ha dimostrato
l’errore in cui è incorso il Giudice Sportivo Territoriale, in quanto in distinta era riportato il nominativo
Orefice Giuseppe e non Giovanni e nel referto arbitrale risultava allontanato dal terreno di gioco
sempre il sig. Orefice Giuseppe. Alla luce di tali fatti, la sanzione accessoria dell’ammenda di euro
270.00 deve essere annullata, in quanto fondata su un presupposto (l’inibizione a carico del sig.
Giovanni Orefice), che è risultato insussistente. Quanto alla posizione disciplinare del dirigente, sig.
Giovanni Orefice, della società Juve Pro Poggiomarino, deve essere annullata la sua relativa,
ulteriore inibizione fino al 29.03.2013, in quanto anch’essa basata su un presupposto (presenza in
panchina, nonostante in corso d’inibizione a suo carico), rivelatosi insussistente. Tanto premesso,
questa C.D.T. dispone la trasmissione degli atti al G.S.T., per la decisione, di sua competenza, sul
comportamento del sig. Giuseppe Orefice. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, annullando sia
l’ammenda di euro 270.00, a carico della società reclamante, sia l’ulteriore sanzione
dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Orefice Giovanni. Demanda alla segreteria per la
trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per i provvedimenti di competenza in
merito alla posizione del dirigente, sig. Orefice Giuseppe della società Juve Pro
Poggiomarino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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